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Sentenza — n. 41849/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming nullity due to lack of expert transcription of police wiretaps.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41849/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Ben Salem Mounir against a Brescia Court of Appeal judgment convicting him for a crime involving wiretapped conversations. The defendant argued that the proceedings were null due to the failure to commission an expert transcription of the audio recordings without his consent. The court ruled that the physical recording media itself constitutes sufficient proof and that the absence of a formal expert transcription does not render the evidence inadmissible under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 271 cod. proc. pen.; Art. 178 cod. proc. pen.: The physical recording media constitutes sufficient proof in wiretapping cases, and the absence of an expert transcription does not render the evidence inadmissible or cause procedural nullity.

Parole chiave

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wiretapping evidence admissibility expert transcription nullity criminal procedure nullity police wiretaps Italy procedural defect dismissal prove acquisite tramite sorveglianza interrogatorio formale di testimoni registrazione clandestina di conversazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 271 cod. proc. pen.
Art. 178 cod. proc. pen.
La mancata trascrizione non è infatti espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile in alcun modo alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen. (Sez.
Art. 220 cod. proc. pen.
Con il primo motivo lamenta inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità in relazione all'art. 220 cod,proc.pen,per il mancato espletamento di perizia sule conversazioni acquisite in atti senza il consenso della difesa, nonchè la violazione dell'art.
Art. 603 cod. proc. pen.
220 cod,proc.pen,per il mancato espletamento di perizia sule conversazioni acquisite in atti senza il consenso della difesa, nonchè la violazione dell'art. 603 coda proc.
DPR 309/1990
73, comma V DPR 309/1990.
art. 178 cod. proc. pen
La mancata trascrizione non è infatti espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile in alcun modo alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 11124 del 19/06/1992
Sez. 6, n. 3027 del 20/10/2015
Sez. 5 - n. 47270 del 15/07/2019
Sez. 5 - n. 47270 del 15/07/2019,Rv.
Sez. 1 - n. 41632 del 03/05/2019
(Sez. 1 - n. 41632 del 03/05/2019,Rv.
Sez. 3 - n. 2507 del 28/10/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEN SALEM MOUNIR nato il 06/08/1963 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 5 luglio 2022, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore generale ha condannato Ben Salem Mounir per il reato di cui all'art. 73, comma V DPR 309/1990.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia.

3. Con il primo motivo lamenta inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità in relazione all'art. 220 cod,proc.pen,per il mancato espletamento di perizia sule conversazioni acquisite in atti senza il consenso della difesa, nonchè la violazione dell'art. 603 coda proc. pen per omessa rinnovazione della istruttoria dibattimentale. A tal fine deduceva che la Corte territoriale, in accoglimento dell'appello del Procuratore generale, aveva disposto l'acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, delle relative trascrizioni nonchè dei supporti fonici. Acquisite le trascrizioni delle conversazioni, la Corte territoriale aveva ingiustificatamente respinto la richiesta di perizia, non considerando che la difesa non aveva prestato il consenso all'acquisizione dei cd" brogliacci".

4. Con il secondo motivo deuncia manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte, richiamando un precedente di legittimità, affermato che il contenuto delle conversazioni intercettate poteva essere provato anche mediante deposizione testimoniale, laddove, pur avendo a disposizione la deposizione dell'ufficiale di PG operante era stata comunque disposta anche l'acquisizione delle conversazioni trascritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Questa Corte di legittimità ha infatti chiarito da tempo come, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, la prova è costituita dalle bobine, sicché è irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità, la mancata effettuazione della trascrizione delle registrazioni (Sez. 2, n. 11124 del 19/06/1992, PM in proc. Serra, Rv 192554 - 01). Si è poi specificato che l'utilizzo di brogliacci della polizia giudiziaria in luogo delle trascrizioni delle conversazioni redatte dai periti non determina l'inutilizzabilità di queste ultime, potendosi unicamente eccepire la mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni come effettuate, in quanto esse si esauriscono in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicanti l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico, ed essendo l'attività trascrittiva attinente ad un mezzo di ricerca della prova e non un mezzo di assunzione anticipata della prova stessa (Sez. 6, n. 3027 del 20/10/2015, Rv. 266497 - 01, Ferminio;

Sez. 5 - n. 47270 del 15/07/2019,Rv. 277649 - 01, Zuccaro). In particolare, è stato precisato che si deve escludere l'inutilizzabilità dei cd " brogliacci" partendo da un dato testuale, vale a dire la mancata previsione, nell'art. 271 cod:proc,pen.che regola i casi di inutilizzabilità delle intercettazioni, della ipotesi di mancata trascrizione delle fono registrazioni tramite perizia da inserire nel fascicolo per il dibattimento. La mancata trascrizione non è infatti espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile in alcun modo alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 1 - n. 41632 del 03/05/2019,Rv. 277139 - 01, Chan Wantong).

3. Sulla scorta di tale ricostruzione sistematica, il principio sopra riportato è stato recentemente ribadito, specificandosi che il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che, appunto, la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta ( Sez. 3 - n. 2507 del 28/10/2021, Rv. 282696 - 01, Schiariti).

4. La Corte bresciana ha fatto corretta applicazione dei principi sopra illustrati, disponendo l'acquisizione delle supporti fonici e rilevando, da un lato, che il contenuto dei brogliacci era stato confermato dalla deposizione dell'agente operante, e, dall'altro, che nei motivi di appello l'imputato non aveva neppure posto in discussione il significato ed il contenuto ( esplicito e inequivoco) delle conversazioni intercettate.

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 6 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi erle Lbredana Mic