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Sentenza — n. 37811/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal judgment for lack of adversarial proceedings on prescription acquittal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37811/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment that acquitted the defendant on grounds of prescription without prior adversarial proceedings. The defendant argued this violated constitutional rights to defense and contradiction, noting the acquittal was issued de plano. The Court ruled that the Constitutional Court's recent decision invalidates the previous precedent allowing such de plano acquittals, mandating a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.; Art. 111, comma 2, Cost.: The appeal judgment acquitting a defendant for prescription without adversarial proceedings is void and must be re-heard.

Parole chiave

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criminal procedure nullity adversarial proceedings requirement prescription acquittal constitutional court decision de plano judgment abbandono del procedimento per infrazione stradale sospensione di pena diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.
Motivo unico: violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.
Art. 111, comma 2, Cost.
pen.; abnormità del provvedimento per omesso necessario contraddittorio ex art. 111, comma 2, Cost.
Art. 129, comma 2, c.p.p.
469, ovvero dell'art. 129 cod.
Art. 568, comma 4, c.p.p.
ed ha dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod.
art. 129 cod. proc. pen
469, ovvero dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 33741 del 04/05/2016, Ventrella
(Sez. 2, n. 33741 del 04/05/2016, Ventrella, Rv.267498; Sez.
Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa
33741 del 04/05/2016, Ventrella, Rv.267498; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv.
Sez. 6, n.28478 del 27/06/2013, Corsaro
265700; Sez. 6, n.28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv.
Sez. U, n. 3027 del 2002, Angelucci
Sez. U, n. 3027 del 2002, Angelucci,cit.; Sez.
Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio
265700-01; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio, Rv.
Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro
262833; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv.
Sez. 2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli
255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli, Rv.
Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, Palau Giovannetti
254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, Palau Giovannetti, Rv.
Sez. U n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli
Sentenza n. 111 del 2022, Corte Costituzionale
Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SARTOR ENRICO nato a CONEGLIANO il 06/01/1987 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore E' presente l'avvocato TRUBIAN STEFANO del foro di TREVISO in difesa di SARTOR ENRICO che chiede l'accoglimento del ricorso. q

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La corte d'appello di Venezia ha emesso sentenza predibattimentale con cui ha dichiarato, inaudita altera parte, non doversi procedere nei confronti di Sartor Enrico, per essere il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver provocato un incidente stradale, estinto per intervenuta prescrizione.

2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato a mezzo del difensore, rassegnando, a sostegno, i seguenti motivi. Motivo unico: violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.

b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 601, commi 3 e 5, 429 cod. proc. pen.; abnormità del provvedimento per omesso necessario contraddittorio ex art. 111, comma 2, Cost.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. La Corte di appello di Venezia ha prosciolto l'imputato per intervenuta prescrizione del reato, senza che la deliberazione della sentenza sia stata preceduta dal confronto in udienza con le parti. Le Sezioni Unite, nel ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio d'appello non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469, ovvero dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 33741 del 04/05/2016, Ventrella, Rv.267498; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700; Sez. 6, n.28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862) ed il consolidato orientamento per cui la sentenza predibattinnentale di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, è viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.

b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 3027 del 2002, Angelucci,cit.; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700-01; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio, Rv. 262833; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli, Rv. 254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, Palau Giovannetti, Rv. 250499), avevano tuttavia affermato la prevalenza della causa estintiva del reato sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risultasse evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.

U n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809).Siffatto percorso argomentativo, tuttavia, è oggi superato dall'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 111 del 2022, dopo aver analizzato il diritto vivente così come formatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di cui sopra, ha ritenuto l'interpretazione in essa fornita in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. ed ha dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

Ne consegue che la Corte di appello, anche nel caso in cui sia intervenuta nelle more del giudizio di impugnazione la prescrizione del reato, è tenuta a procedere in udienza, nel contraddittorio fra le parti, anche in vista di una possibile rinuncia dell'imputato alla prescrizione, ovvero della interlocuzione in ordine all'eventuale applicazione di formule più ampiamente liberatorie (da ultimo in tal senso Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811 secondo cui "sussiste l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato per prescrizione").

5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per il giudiz,o.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Venezia per il giudizio. Così deciso il 23 maggi