Italian Court dismisses appeal against drug conviction, rejecting claim of minor offense due to evidence of professional dealing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Leonardo Capuano and Incoronata Dragano against the Second Instance Court's confirmation of their drug possession conviction. The defendants argued for a reduction in penalty based on the particular minor nature of the offense, but the court found no logical flaw in the lower court's reasoning. The court ruled that the discovery of cutting agents and weighing equipment indicated a professional approach rather than occasional use, thus negating the claim of minor offensiveness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90: The court may reject a request for reduced penalty under the particular minor nature provision when evidence of cutting agents and weighing equipment demonstrates a professional drug dealing conduct rather than occasional use.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CAPUANO LEONARDO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 03/07/1980 DRAGANO INCORONATA nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 25/06/1982 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsa; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG T
RITENUTO IN FATTO
E CONSIIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 23.6.2022, la Corte di appello di Bari ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Leonardo Capuano e Incoronata Dragano per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione all'illecita detenzione di gr. 0,4 di cocaina (fatto del 28.4.2015).
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
4. I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
5. Preliminarmente si osserva che il reato per cui si procede, commesso in data 28.4.2015, non si è ancora prescritto, visto che al termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi) va aggiunto un periodo complessivo di sospensione del processo pari a n. 293 giorni, per cui la prescrizione non maturerà prima del 17.8.2023.
6. Passando al merito dei ricorsi, si osserva che non è dato rinvenire alcun vizio logico-giuridico nella motivazione della sentenza impugnata, la quale ha legittimamente ravvisato la non particolare tenuità del fatto in ragione del materiale per il confezionamento di dosi rinvenuto nell'abitazione dei prevenuti (17 grammi di mannite, sostanza da taglio, busta di plastica con ritagli di forma circolare e un bilancino di precisione intriso di residui di cocaina), indicativo di condotta non occasionale e quindi intrinsecamente pericolosa. Nel caso, pertanto, non rileva tanto il requisito dell'abitualità, pacificamente insussistente, quanto la valutazione complessiva delle circostanze dell'azione, essendo stata riscontrata una condotta di piccolo spaccio esercitata con una certa professionalità, quindi non particolarmente tenue sul piano dell'offensività. Si tratta di un ragionamento privo di manifesta illogicità, che ha fatto corretta applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 131-bis cod. pen.
7. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere esten