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Ordinanza — n. 33381/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the appellant's lawyer was not registered in the special Bar Roll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33381/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's lawyer was not registered in the special Bar Roll required for this court. The appellant, De Mango Giuseppina, challenged a lower court judgment arguing for violation of law and lack of reasoning. The court rejected these merits-based arguments, ruling instead that the procedural defect of unqualified representation rendered the appeal void under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed by a lawyer not inscribed in the special Bar Roll, regardless of the substantive merits of the case.

Parole chiave

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special Bar Roll requirement Cassation appeal inadmissibility unqualified legal representation Code of Criminal Procedure procedural defect dismissal diritti degli anziani domanda d'asilo tardiva età legale di pensionamento

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
L'impugnazione è inammissibile in quanto proposta da avvocato non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, contrariamente al disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
art. 568 comma 5 cod. proc. pen
art. 568 comma 5 cod. proc. pen., la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MANGO GIUSEPPINA nato a BISCEGLIE il 27/08/1931 avverso la sentenza del 24/02/2022 del GIUDICE DI PACE di BARIudita la relazione svolta dal Presidente EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG Motivi della decisione De Mango Giuseppina, imputata, impugna, con atto d'appello inviato a questa Corte ex. art. 568 comma 5 cod. proc. pen., la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. L'impugnazione è inammissibile in quanto proposta da avvocato non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, contrariamente al disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in quella indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10-05-2023.