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Sentenza — n. 7870/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls traffic court verdict for omitting mandatory confiscation and license suspension penalties.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7870/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a first-instance judgment convicting the defendant for a traffic offense, arguing the court failed to apply mandatory accessory penalties. The court found the lower court's omission of these required sanctions a violation of law due to a lack of any mention in the reasoning or ruling. Consequently, the cassation court annulled the decision regarding the accessory penalties and remanded the case for a new trial on this specific point.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada; Art. 187 cod. strada: When statutory accessory penalties such as vehicle confiscation and license suspension are mandatory, a judgment omitting them constitutes a violation of law requiring annulment and remand.

Parole chiave

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mandatory accessory penalties traffic offense conviction vehicle confiscation license suspension violation of law remand for new trial omission in judgment guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada
Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale Bisegna Davide è stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
Art. 187 cod. strada
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: BISEGNA DAVIDE nato a AVEZZANO il 19/09/1988 avverso la sentenza del 12/01/2022 del TRIBUNALE di AVEZZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale Bisegna Davide è stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) cod. strada. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazioni delle sanzioni amministrative accessoria della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida, sanzioni amministrative accessorie obbligatorie.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto annullamento con rinvio limitatamente alle sanzioni amministrative accessorie.

3. Il motivo è fondato, in quanto effettivamente né in motivazione né in dispositivo si rinviene il minimo accenno alla problematica inerente alle sanzioni amministrative accessorie, pur essendo queste ultime previste dalla legge come obbligatorie. La sentenza impugnata va dunque annullata, limitatamente alla omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Avezzano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulle sanzioni amministrative accessorie e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Avezzano. Così deciso in Roma il 25 novembre 202