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Sentenza — n. 7029/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal dismissal due to factual error regarding first instance judgment date affecting timeliness. The appeal was timely filed based on the correct pronouncement date. The court annuls the lower court's dismissal order and remits the case for trial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7029/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order dismissing the appeal on grounds of tardiness. The appellant argued the first-instance judgment was incorrectly dated February 11, 2021, when it was actually pronounced on February 18, 2021, making the appeal timely. The court found the error material to the timeliness calculation and annulled the dismissal order without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: When a procedural order is based on a factual error regarding the date of a prior judgment that affects the calculation of appeal deadlines, the order must be annulled to restore the correct procedural timeline.

Parole chiave

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procedural timeliness judgment date error appeal dismissal Cassation annulment procedural deadline factual error remittal of case ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 160 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ASARA GIOVANNI PIETRO nato a OZIERI il 10/08/1968 avverso l'ordinanza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del PG nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Cagliari (Sezione distaccata di Sassari), con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto nell'interesse di Giovanni Pietro Asara avente a oggetto la sentenza di condanna dello stesso emessa dal Tribunale di Sassari.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo con il quale si sindaca l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel dichiarare inammissibile per tardività l'impugnazione argomentando da una data di pronuncia della sentenza (1'11 febbraio 2021), pur in essa indicata per errore, non coincidente con quella di effettiva pronuncia del dispositivo (il 18 febbraio 2021).

3. Ha depositato conclusioni la Procura generale nei termini di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Come emerge dagli atti processuali, la cui disamina non è preclusa in questa sede in ragione della natura dell'errore dedotto, emerge, come correttamente indicato dal ricorrente, che la sentenza di primo grado, la cui motivazione è stata riservata in novanta giorni, è stata emessa non 1'11 febbraio 2021 (udienza mai tenuta) bensì il 18 febbraio 2021, con conseguente tempestività dell'appello proposto il successivo 3 luglio.

3. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Cagliari per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Cagliari per il giudizio. Così deciso il 10 gennaio 2023 Il C iere/e tensore