Cassation appeal dismissed for inadmissibility as distinct drug trafficking and possession acts violate bis in idem prohibition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it raised substantive merits and unfounded legal arguments. The appellant argued that distinct acts regarding the same drug batch violated the principle of ne bis in idem, but the court found a clear temporal gap between the purchase in Naples and the subsequent resale in Ascoli Piceno. Consequently, the conviction for drug trafficking was upheld as legally distinct from the prior conviction for illegal purchase and possession.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 81 cod. pen.; The acquisition of drugs for resale and the subsequent illegal sale constitute autonomous criminal offenses; therefore, separate proceedings for distinct acts committed at different times do not violate the prohibition of bis in idem.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALMA DOMENICO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 25/04/1970 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna di Domenico Palma in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, unificato ex art. 81 cod. pen. con il reato già giudicato con sentenza del GUP Tribunale di Napoli del 17.9.2015.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento di un bis in idem, vertendosi in tema di condotte delittuose riguardanti la medesima partita di stupefacente che, una volta acquistata a Napoli, veniva subito rivenduta agli acquirenti ascolani, oltre che consumato in prima persona dallo stesso Palma e dalla sua ragazza, come desumibile dalle caratteristiche dell'imputato e dal fatto complessivo.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché sviluppa censure di merito e considerazioni in diritto manifestamente infondate, essendo pacifica, nella vicenda in esame, la sussistenza di uno iato temporale fra l'episodio di acquisto della droga a Napoli e la successiva rivendita nell'ascolano, sicché del tutto legittimamente i giudici di merito hanno ritenuto la consumazione di fatti-reato distinti, escludendo la sovrapponibilità degli stessi. Sotto questo profilo, la decisione impugnata è in linea con il costante orientamento della Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, l'acquisto a fine di vendita e la consecutiva vendita illecita di sostanze stupefacenti integrano autonome ipotesi di reato, onde, in presenza di distinte condotte poste in essere in tempi diversi, non viola il divieto di "bis in idem" il procedimento avviato per il reato di cessione di stupefacenti nei confronti di un imputato già condannato per l'acquisto illecito e la detenzione della sostanza (cfr. Sez. 3, n. 31518 del 29/09/2020, Rv. 280040 - 01).
5. La riscontrata inammissibilità del ricorso, cui consegue la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., tra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 21726601).6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2022 Il Consigl e e