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Sentenza — n. 1409/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as crime extinguished by prescription, invalidating conviction and administrative license suspension.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1409/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance conviction without remittal because the criminal offense had been extinguished by the passage of the prescription period. Although the defendant argued procedural nullities and errors in applying traffic laws, the court held that once a cause of extinction exists, no further review of procedural defects or sentencing errors is necessary. Consequently, the conviction was revoked, the administrative license suspension was annulled, and the case was sent to the Prefect for administrative follow-up.

Regesto Legislator

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Art. 152, comma 1, c.p.p.; Art. 159, c.p.p.: In the presence of a cause of extinction of the crime, such as prescription, the Court of Cassation must annul the judgment without remittal, rendering moot any arguments regarding procedural nullities or errors in the application of the law.

Parole chiave

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prescription of crimes extinction of offense annulment without remittal procedural nullities moot administrative license suspension traffic offense conviction immediate application of extinction inchiesta per frode fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 152, comma 1, c.p.p.
Art. 159, c.p.p.
Art. 83, commi 2 e 4, dl. 17 marzo 2020 n. 18
Tenuto conto della sospensione della prescrizione per giorni 64, ai sensi dell'art. 83, commi 2 e 4, dl. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla I.
Art. 129, comma 2, c.p.p.
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi de l'art. 129, comma 2, cod.
art. 649 cod. proc. pen
II) Inosservanza dell'art. 649 cod. proc. pen.
art. 92 cod. pen
strada; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 92 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
VI) Contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti
Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GASPARONI FRANCESCO nato a OSTRA VETERE il 04/07/1974 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente per l'avvocato TERENZI MAURIZIO del foro di PESARO, difensore di GASPARONI FRANCESCO, l'avvocato Bordoni Alberto del foro di Pesaro, in qualità di sostituto processuale come da delega orale che insiste per raccoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 14/10/2021, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna a carico di Gasparoni Francesco per il reato di cui di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada, accertato in Rimini il 30/3/2014. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio in grado di appello (violazione degli artt. 162, 178, comma 1, lett. c), 179 e 601 cod. proc. pen.).

II) Inosservanza dell'art. 649 cod. proc. pen. e 4 protocollo CEDU; fatto escluso in precedente giudizio irrevocabile; error in procedendo; violazione del principio del ne bis in idem. III) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 189, commi 6 e 7, cod. strada; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 92 cod. pen. e 43 cod. pen.; mancanza dell'elemento soggettivo del reato. IV) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 189, comma 7, cod. strada; contraddittorietà della motivazione.; travisamento della prova. V) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 15 e 81 cpv. cod. pen. in relazione all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada.

VI) Contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. VII) Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche VIII) Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data di consumazione. Tenuto conto della sospensione della prescrizione per giorni 64, ai sensi dell'art. 83, commi 2 e 4, dl. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla I. 24 aprile 2020 n. 27, il reato risulta estinto alla data del 3/12/2021. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. fa 3.

È il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511).

Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244275: "In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva"). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi de l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Revoca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Rimini per quanto di competenza, disponendo la comunicazione a cura dell'ufficio di merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e dispone trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Rimini per quanto di competenza. Così deciso il 25