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Sentenza — n. 585/2023 — snpen Generato dall'IA

Court annuls acquittal for revoked license instead of suspended license due to aggravated traffic offense provisions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 585/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's acquittal regarding the accessory administrative sanction, ordering the revocation of the driver's license instead of suspension. The defendant was acquitted of the aggravated traffic offense but the court found the judge incorrectly applied a lesser penalty when the statute mandates revocation. Consequently, the decision was reversed to ensure the statutory penalty for the specific aggravated circumstances was enforced.

Regesto Legislator

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Art. 186, c. 2-bis, codice strada; Art. 131 bis, cod. pen.: When an aggravated traffic offense mandates license revocation, the court cannot opt for suspension even upon acquittal under Art. 131 bis, as the acquittal implies fact-finding that triggers the mandatory revocation.

Parole chiave

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aggravated traffic offense license revocation mandate accessory administrative sanction acquittal under Art 131 bis mandatory penalty application guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata sanzione per violazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 186, c. 2-bis, codice strada
La revoca della parente di guida è imposta dalla norma di cui all'art. 186, c. 2-bis, codice strada, che non consente al giudice di optare (come erroneamente ha fatto il giudicante nella specie) per quella meno grave della sospensione della patente di guida.
Art. 131 bis, cod. pen.
c), e 2-bis, codice strada (in Pianella il 1/4/2018) ritenuta la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., con sospensione della patente di guida.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj
pen., tale pronuncia implicando un accertamento del fatto di reato (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv.
sez. 1, n. 459 del 2/12/2020, De Venuto
sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017, Battistella
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PESCARAnel procedimento a carico di: ZITO SEBASTIANO nato a LEONFORTE il 05/05/1986 avverso la sentenza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto SILVIA SALVADORI, con le quali si è chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca della patente di guida con adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 620 c. 1, lett. I), c.p.p.; lette altresì le conclusioni dell'avvocato Fabio Abbruzzese per ZITO Sebastiano, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso della Procura generale.

Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Pescara ha assolto ZITO Sebastiano, imputato del reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. c), e 2-bis, codice strada (in Pianella il 1/4/2018) ritenuta la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., con sospensione della patente di guida.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila, deducendo violazione di legge per avere il giudice applicato la sanzione ammnistrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in un caso aggravato ai sensi dell'art. 186, c. 2-bis, codice strada, per il quale è prevista la revoca.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Silvia SALVADORI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca della patente di guida con l'adozione dei provvedimenti ex art. 620 co. 1 lett. I) c.p.p.

4. La difesa dello ZITO ha depositato propria memoria, con conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto.

2. La revoca della parente di guida è imposta dalla norma di cui all'art. 186, c. 2-bis, codice strada, che non consente al giudice di optare (come erroneamente ha fatto il giudicante nella specie) per quella meno grave della sospensione della patente di guida. Ciò anche quando il giudice abbia assolto l'imputato ai sensi dell'art. 131 bis, cod. pen., tale pronuncia implicando un accertamento del fatto di reato (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266.592; sulla natura di tale sentenza, sez. 1, n. 459 del 2/1272020, dep. 02021, De Venuto, Rv. 280226; sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017, dep. 2018, Battistella, Rv. 272877).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, disponendo la revoca della patente di guida in luogo della sospensione della stessa. Deciso il 14 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il pr nte Gabriella Cappello Salvato overe