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Sentenza — n. 40494/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being repetitive and lacking specific legal criticism of appellate court's sentencing discretion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40494/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds were manifestly unfounded and merely repetitive of the appellate court's arguments. The appellant argued that generic mitigating circumstances should have been recognized due to housing needs, but the court found the lower courts' reasoning adequate and free of logical errors. The decision rests on the principle that sentencing discretion is immune from cassation review unless vitiating logical or legal errors exist.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The decision on generic mitigating circumstances is subject to judicial discretion and cannot be reviewed by the Court of Cassation unless vitiating logical or legal errors are present.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic mitigating circumstances sentencing discretion review repetitive grounds appeal logical legal errors standard riduzione della pena sanzione disciplinare dell'avvocato revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Violazione di legge, art. 62 bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - ROSAMILIA
Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - P.G. in proc. La Selva
Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - Belluso e altri
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - Rignanese e altro
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - Scaramozzino
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - Taurasi e altro
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TONAPAN ANTONIO nato a PINEROLO il 22/08/1964 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13 luglio 2022 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Torino del 20 novembre 2020 ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Tonapan Antonio relativamente ai reati sub A e B dell'imputazione (art. 44, lettera C, 93 e 95 d.P.R. 380/2001, accertati il 16 dicembre 2016) perché estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena per i residui reati, capi C e D dell'imputazione (art. 181, comma 1 bis, cl. Igs. n. 42 del 2004, 633 e 639 bis cod. pen., reati accertati il 16 dicembre 2016) in anni 1 e mesi 1 di reclusione.

2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge, art. 62 bis, cod. pen. e motivazione carente sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche La Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche richiamando apoditticamente la motivazione del giudice di primo grado senza considerare le esigenze abitative del ricorrente e del suo nucleo familiare. 't Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile perché il motivo è manifestamente infondato e ripetitivo dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alle motivazioni della sentenza impugnata. Il ricorso per cassazione non contesta la responsabilità ma si limita a ritenere non motivata la decisione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio. La decisione della Corte di appello (e la sentenza di primo grado, in doppia conforme) contiene adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rilevando l'assenza di indici di positiva valutazione e la presenza di numerosi precedenti penali, inoltre l'attività edilizia risulta oggettivamente grave in quanto è consistita "nella realizzazione di opere non irrilevanti in area sottoposta a vincolo, senza autorizzazione, con invasione dell'area di proprietà comunale".

La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). Del resto «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore