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Sentenza — n. 39892/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls excessive tobacco smuggling sentence due to weight discrepancy and statutory maximum violation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39892/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the criminal sentence regarding the punitive treatment while upholding the conviction itself. The appellant argued the penalty was illegal because the tobacco weight was under 10 kg, yet the sentence exceeded the statutory maximum for that category. The Court agreed that the lower weight meant the heavier penalty violated the law, ordering a retrial on sentencing limits.

Regesto Legislator

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Art. 291 bis d.P.R. n. 43 del 1973; Art. 296 d.P.R. n. 43 del 1973: A criminal sentence exceeding the statutory maximum is illegal when the factual circumstances fall under a lighter legal provision, requiring annulment and remittal for new sentencing.

Parole chiave

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tobacco smuggling statutory maximum penalty weight threshold violation illegal sentence annulment remittal for retrial recidivism mitigation procedural error contravvenzione bagatellare

Disposizioni normative citate

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Art. 291 bis d.P.R. n. 43 del 1973
L'originaria ipotesi dell'art. 291 bis (peso superiore a 10 kg) doveva ritenersi quella di cui all'art.
Art. 296 d.P.R. n. 43 del 1973
Violazione di legge (art. 296, d.P.R.
Art. 1, 5 e 8 d. Igs n. 9 del 2016
1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n.
Art. 2 cod. pen.
Il reato deve ritenersi depenalizzato, per la retroattività della disposizione più favorevole (ex art. 2 cod. pen. e 8, d.
Art. 624 cod. proc. pen.
Si dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità ex art. 624, cod.
Art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
art. 2 cod. pen
Il reato deve ritenersi depenalizzato, per la retroattività della disposizione più favorevole (ex art. 2 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 32868 del 06/07/2022
8, pur quando i delitti sui quali è fondata la contestazione della recidiva siano stati oggetto di "abolitio criminis" Sez. 3, Sentenza n. 32868 del 06/07/2022 Cc.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CACCAVALE GIOVANNI nato a NAPOLI il 15/07/1967 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. I. .

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli con sentenza indicata in epigrafe ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Caccavale Giovanni alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 53.000,00 di multa, relativamente ai reati contestatigli in rubrica (art. 25, 282 e 291 bis d.P.R. 43 del 1973 - capo A; art. 1, 67 e 70 d.P.R. 633 del 1972 - capo B; reati commessi il 13 marzo 2014).

2. FreTro—C3W0 - propone ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 296, d.P.R. n. 43 del 1973), per pena illegale, pena superiore a quella massima prevista nella norma. La Corte di appello ha rilevato che i tabacchi erano inferiori a 10 kg, all'esito delle verifiche dei Monopoli ma ha confermato la pena della sentenza di primo grado. L'originaria ipotesi dell'art. 291 bis (peso superiore a 10 kg) doveva ritenersi quella di cui all'art. 296, d. P.R. n. 43 del 1973, che prevede oltre alla multa la reclusione fino ad un anno. 2.

2. Violazione di legge (art. 1, 5 e 8, d. Igs n. 9 del 2016), depenalizzazione della fattispecie penale. Il reato deve ritenersi depenalizzato, per la retroattività della disposizione più favorevole (ex art. 2 cod. pen. e 8, d. Igs. n. 8 del 2016). La Corte di appello avrebbe dovuto verificare se sussisteva la recidiva prevista dalla norma, relativamente ad illeciti commessi dopo l'entrata in vigore del d. Igs. 8 del 2016. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata.

3. La procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Stefano TOCCI, ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo, il trattamento sanzionatorio illegale. Infondato nel resto. Il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto il reato non risulta depenalizzato come già ritenuto da questa Corte di Cassazione: "Il delitto di contrabbando doganale aggravato dalla recidiva previsto dall'art. 296, comma 2, d.P R. 23 gennaio 1973, n. 43, in quanto fattispecie di reato autonomo, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, pur quando i delitti sui quali è fondata la contestazione della recidiva siano stati oggetto di "abolitio criminis" Sez. 3, Sentenza n. 32868 del 06/07/2022 Cc. (dep. 07/09/2022 ) Rv. 283645 - 01).

5. La pena applicata risulta illegale in quanto l'art. 291 bis d.P.R. n. 43 del 1973 si applica solo alle ipotesi di un peso superiore ai 10 kg di tabacco lavorato estero; nel nostro caso la sentenza impugnata rileva un peso inferiore ai 10 kg, dopo il controllo effettuato sul tabacco dai Monopoli; considerate le circostanze attenuanti generiche, riconosciute in misura equivalente alla recidiva, la pena finale di anni 2 e mesi 2 di reclusione risulta illegale (con l'aumento per la continuazione di mesi 2 di reclusione), superiore al massimo edittale previsto dall'art. 296, secondo comma d. P.R. n. 43 del 1973. La sentenza deve, quindi, annullarsi con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, limitatamente al trattamento sanzionatorio. Rigetto nel resto. Si dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità ex art. 624, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.