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Sentenza — n. 36195/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls expulsion order due to conflicting mitigating circumstances requiring new social danger assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36195/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's expulsion order while leaving the criminal conviction and confiscation measures intact. The defendant argued that the expulsion contradicted the mitigating circumstances of his repentance, which should have led to a favorable prognosis regarding social danger. The Court found this argument valid, noting that the existence of such an objective mitigating factor necessitates a concrete and specific re-examination of social danger before ordering expulsion.

Regesto Legislator

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Art. 86 d.P.R. n. 309/1990; When an objective mitigating circumstance exists that limits the effects of the crime, the court must conduct a concrete and specific examination of social danger before ordering expulsion from the territory.

Parole chiave

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expulsion from territory social danger assessment objective mitigating circumstance conflicting sentencing factors DPR 309/1990 Art 86 detenzione di stupefacenti comunicazione degli elementi a carico confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta dalla I.
Art. 129 cod. proc. pen.
Con il primo lamenta la violazione dii legge e il vizio di motivazione, perché il Giudice aveva omesso di valutare la sussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
Di qui l'applicazione dell'attenuante del comma 7 in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
Il Giudice ha infatti compiutamente motivato in ordine ai presupposti della confisca dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 che rinvia all'art.
Art. 240-bis cod. pen.
309 del 1990 che rinvia all'art. 240-bis cod. pen. che prevede l'applicazione della sanzione patrimoniale laddove l'imputato non possa giustificare la provenienza del denaro in misura sproporzionata al reddito percepito (Sez.
Art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990
La sentenza impugnata va pertanto annullata per verificare se ricorrano nel caso in esame i presupposti dell'espulsione ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990.
art. 129 cod. proc. pen
Con il primo lamenta la violazione dii legge e il vizio di motivazione, perché il Giudice aveva omesso di valutare la sussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 240-bis cod. pen
309 del 1990 che rinvia all'art. 240-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain
La giurisprudenza ha chiarito che l'eventuale causa di non punibilità rileva solo se emerge ictu °culi (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Quanto alla valorizzazione della quantità di stupefacente rispetto al calcolo della pena, si osserva che si tratta di pena concordata e non illegale, quindi non censurabile in questa sede, per giunta determinata in misura largamente inferiore al medio edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
271243-01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 4, n. 20120 del 19/04/2022, Donato
Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, Aprovitola
Sez. 3, n. 30289 del 20/04/2021, Gega
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso di Ismailaj Bledar, nato in Albania il 14/01/1988, CUI 02IBPBN avverso la sentenza in data 27/10/2022 del GIIP del Tribunale di Spoleto, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso,

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 27 ottobre 202:2 il GIP del Tribunale di Spoleto ha applicato su concorde richiesta delle parti a Bledar Ismailaj le pene di legge per due episodi di detenzione di cocaina ai fini di cessione, di cui il primo risalente al 25 gennaio 2022 relativo alla detenzione di 17 chili di cocaina da cui era possibile ricavare 106.575 dosi, il secondo risalente al periodo dal gennaio al 6 aprile 2022 relativo alla detenzione di circa 1 chilo di cocaina da cui era possibile ricavare 5.498 dosi.

2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di tre motivi. Con il primo lamenta la violazione dii legge e il vizio di motivazione, perché il Giudice aveva omesso di valutare la sussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. In particolare, aveva omesso di valutare le dichiarazioni difensive rese nell'interrogatorio al Pubblico ministero il 28 marzo 2022 in merito alle minacce di morte alla sua famiglia da parte di sconosciuti per costringerlo a custodire lo stupefacente, dopo che, in una precedente occasione, aveva accettato un incarico dello stesso tipo, di cui si era subito pentito.

Lamenta altresì la contestazione dell'aggravante dell'ingente quantità che, sebbene sub-valente rispetto all'attenuante del comma 7 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, era stata valorizzata dai Giudici per il discostamento della pena dal minimo edittale. Con il secondo deduce la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in merito alla confisca del denaro in assenza dei relativi presupposti. Con il terzo denuncia la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in merito all'ordine di espulsione in assenza dei relativi presupposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La giurisprudenza ha chiarito che l'eventuale causa di non punibilità rileva solo se emerge ictu °culi (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102-01).

Peraltro, nel caso in esame, il Giudice ha compiutamente motivato in merito all'assenza di ipotesi di proscioglimento, ricostruendo in fatto, alla stregua delle informative della polizia giudiziaria e delle analisi effettuate sulle sostanze rinvenute, che l'imputato deteneva a casa sua circa 18 chili di c:ocaina, di cui 17 scoperti dall'operanti e il diciottesimo scoperto su segnalazione dello stesso imputato nel corso dell'interrogatorio al Pubblico ministero. Di qui l'applicazione dell'attenuante del comma 7 in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990.

Quanto alla valorizzazione della quantità di stupefacente rispetto al calcolo della pena, si osserva che si tratta di pena concordata e non illegale, quindi non censurabile in questa sede, per giunta determinata in misura largamente inferiore al medio edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01). Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, in merito alla confisca, per la quale il Giudice ha osservato che l'imputato non aveva saputo giustificare la detenzione di circa 60.000 euro in contanti, per cui non irragionevolmente ha ricondotto il denaro all'attività di spaccio, essendo state trovate le banconote in casa insieme allo stupefacente.

Il Giudice ha infatti compiutamente motivato in ordine ai presupposti della confisca dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 che rinvia all'art. 240-bis cod. pen. che prevede l'applicazione della sanzione patrimoniale laddove l'imputato non possa giustificare la provenienza del denaro in misura sproporzionata al reddito percepito (Sez. 4, n. 20120 del 19/C)4/2022, Donato, Rv. 283248-01). Secondo l'imputato non vi sarebbe la prova che il denaro sia collegato allo stupefacente detenuto, ma potrebbe essere eventualmente riconducibile a pregresse condotte di spaccio non contestate.

Tale circostanza è irrilevante, poiché il denaro è stato appreso in seguito alla confisca allargata per sproporzione, per cui basta che sia accertato che non vi sia giustificazione causale della sua disponibilità (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Aprovitola, Rv. 282687-01). E' invece fondato il terzo motivo, perché il Giudice ha motivato l'espulsione dal territorio dello Stato in ragione della pericolosità dell'imputato per il quantitativo di stupefacente detenuto, indicativo di contatti con il circuito criminale, e per i precedenti penali.

Correttamente l'imputato ha eccepito che tale motivazione è in contrasto con il riconoscimento dell'attenuante del comma 7, indicativa della sua resipiscenza, grazie alla rescissione dei legami dal suddetto circuito criminale, circostanza che è stata ritenuta addirittura prevalente sia rispetto alla recidiva che rispetto all'ingente quantità di stupefacente movimentata. In particolare, proprio la prevalenza rispetto alla recidiva implica la formulazione di una prognosi favorevole per l'imputato per cui non si giustificherebbe l'espulsione. In presenza di siffatta attenuante, di natura oggettiva, che ha consentito di limitare gli effetti del reato commesso, quindi, a maggior ragione, è necessaria un'approfondita disamina della pericolosità sociale che già la giurisprudenza richiede sia effettuata in concreto e rispetto alle condizioni del prevenuto (tra le più recenti, Sez. 3, n, 30289 del 20/04/2021, Gega, Rv. 281921-01).

La sentenza impugnata va pertanto annullata per verificare se ricorrano nel caso in esame i presupposti dell'espulsione ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura dell'espulsione dal territorio dello Stato e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Spoleto. Dichiara inammissibile il ricorso nel