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Sentenza — n. 23537/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest after preventive measure was revoked.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23537/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the preventive measure of residence obligation had been revoked before the hearing. Although the defense initially withdrew the appeal, the court found that the subsequent loss of interest in the litigation outcome was the decisive factor. Consequently, the appeal was rejected without any order for the payment of costs.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 589, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the interest in the decision ceases to exist due to supervening events, such as the revocation of a preventive measure, and this ground prevails over a withdrawal of the appeal.

Parole chiave

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lack of interest appeal preventive measure revocation inadmissible cassation appeal supervening events no costs awarded motivi di cassazione inchiesta per sottrazione d'imposta revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 36, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 589, comma 3, cod. proc. pen.
Al di là della dichiarazione di rinuncia sottoscritta dal solo difensore - non essendo neppure rilevante accertare se la stessa sia intervenuta con le modalità prescritte dall'art. 589, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e a.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e a., Rv.
Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo
Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini
Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 57883 del 25/10/2017, 0.
D'altronde, in tema di impugnazioni, il sopravvenuto difetto di interesse è una causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all'impugnazione, eventualmente concorrente, perché più favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese (Sez. 3, Sentenza n. 57883 del 25/10/2017, 0., Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Galeazzi Giovanni, n. Casorate Primo il 19/07/1960 avverso l'ordinanza del 20/12/2022 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso del 23/01/2023; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, ai sensi dell'art. 83, comma 12-ter, d.l. n. 18/2020, conv., con modiff., dalla I. n. 27/2020, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 20 dicembre 2022, il Tribunale di Brescia ha respinto l'appello presentato da Giovanni Galeazzi avverso il provvedimento con cui era stata respinta la richiesta di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora disposto in relazione a reati tributari.

2. Avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di doglianza.

3. Prima dell'udienza fissata per la discussione del ricorso per cassazione, è pervenuta dichiarazione di rinuncia all'impugnazione sottoscritta dal difensore del ricorrente, sul rilievo che, medio tempore, era stata revocata la misura cautelare, come da ordinanza allegata.

4. Al di là della dichiarazione di rinuncia sottoscritta dal solo difensore - non essendo neppure rilevante accertare se la stessa sia intervenuta con le modalità prescritte dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen. - risulta documentalmente la sopravvenuta carenza d'interesse all'impugnazione, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzata con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990;

Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e a., Rv. 208165). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per tale ragione. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento, poiché dell'impugnazione per rinuncia - laddove fosse possibile ritenerla nella specie validamente espressa - non determina comunque la soccombenza e la condanna alle spese quando il venir meno dell'interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione, come l'intervenuta revoca della misura nei procedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736;

Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv. 249916). D'altronde, in tema di impugnazioni, il sopravvenuto difetto di interesse è una causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all'impugnazione, eventualmente concorrente, perché più favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese (Sez. 3, Sentenza n. 57883 del 25/10/2017, 0., Rv. 271806).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Co