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Sentenza — n. 18915/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for omitting ruling on conditional sentence suspension, remanding case to another appellate section.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18915/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the second-instance judgment regarding the applicant's request for conditional sentence suspension, remanding the case for a new trial. The defense argued that the requirements for suspension existed and the defendant had previously benefited from the measure, while the appellate court had only addressed generic mitigating circumstances. The court ruled that the appellate judges' failure to explicitly address the suspension request constituted a procedural error requiring annulment, as the cassation court cannot evaluate the merits of the prognostic assessment.

Regesto Legislator

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Art. 163 ss. cod. pen.; Art. 624 cod. proc. pen.: The omission by the Court of Appeal to rule on a request for conditional sentence suspension renders the judgment void in that regard, necessitating annulment and remittal because the Court of Cassation cannot assess the merits of the prognostic evaluation.

Parole chiave

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conditional sentence suspension omitted ruling procedural error remittal for new trial prognostic assessment appellate jurisdiction criminal procedure evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 163 ss. cod. pen.
Art. 624 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., deve essere infine dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
art. 164 cod. pen
art. 624 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., deve essere infine dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021
Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021, dep.
Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021
282562, Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, Rv.
Sez. 3, n. 35989 del 10/01/2017
281519 e Sez. 3, n. 35989 del 10/01/2017, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ferrero Luca, nato a Casale Monferrato il 25-09-1990, avverso la sentenza del 14-04-2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dottoressa Francesca Costantini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena; lette le conclusioni trasmesse dall'avvocato Vittorio Spallasso, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistitito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 19 maggio 2021, il Tribunale di Vercelli, riconosciute le attenuanti generiche, condannava Luca Ferrero alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato per avere omesso, quale legale rappresentante della "Power Italia s.r.l.", di presentare la relativa dichiarazione fiscale, con riferimento all'anno 2017, conseguendo un'evasione di imposta a fini Ires pari ad euro 580.842,00; in Vercelli il 31 ottobre 2018. Con la medesima pronuncia, veniva disposta la confisca del profitto del reato. Con sentenza del 14 aprile 2022, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva la pena a 1 anno di reclusione, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello piemontese, Ferrero, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa contesta l'omessa pronuncia, da parte dei giudici di secondo grado, circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, evidenziando che nel caso di specie sussistevano i requisiti del beneficio invocato nell'atto di appello, potendosi formulare una prognosi positiva circa i futuri comportamenti dell'imputato; questi, infatti, con sentenza di condanna del 23 gennaio 2020, aveva beneficiato una sola volta della sospensione condizionale della pena, peraltro in quel caso subordinata all'obbligo di risarcire il danno in favore della parte civile, obbligo poi adempiuto da Ferrero pur in assenza della fissazione di un termine, il che denota una presa di coscienza da parte dell'imputato della serietà delle vicende giudiziarie in cui è stato coinvolto. 2.1. Con memoria trasmessa il 18 gennaio 2023, il difensore di fiducia di Ferrero ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Premesso che nel caso di specie di specie non è censurata l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, occorre evidenziare che, rispetto alla richiesta difensiva volta al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, si registra invece nella sentenza impugnata un silenzio argomentativo che ne impone l'annullamento in parte qua. Ed invero è la stessa Corte territoriale a dare atto, a pagina 4 della pronuncia gravata, che la difesa, con il secondo motivo di appello, aveva censurato il diniego da parte del primo giudice della sospensione condizionale della pena; tuttavia, esaurita la trattazione dedicata al giudizio di colpevolezza, i giudici di secondo, nel passare al trattamento sanzionatorio, si sono limitati a dare conto della sola applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, senza tuttavia dire nulla sulla richiesta ex art. 163 ss. cod. pen.

L C() Tale istanza, per come era stata formulata nell'atto di impugazione, peraltro non era inammissibile, non essendovi, almeno in astratto, ragioni ostative al secondo riconoscimento della sospensione condizionale della pena in favore dell'imputato. Alla specifica richiesta difensiva dovrà essere data dunque adeguata risposta in sede di rinvio, dovendosi in tal senso richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021, dep. 2022, Rv. 282562, Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, Rv. 281519 e Sez. 3, n. 35989 del 10/01/2017, Rv. 270829), secondo cui l'omessa pronuncia da parte della Corte di appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen.

2. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla valutazione sulla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., deve essere infine dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione sulla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penal