Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 7900/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court judgment for omitting mandatory publication of criminal conviction on Justice Ministry website.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7900/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procurator General successfully appealed a Florence court judgment that convicted defendants but failed to order the publication of the verdict online. The court found this omission violated statutory requirements for accessory penalties under the Penal Code. Consequently, the Cassation Court annulled the lower decision solely regarding this missing penalty and imposed the required fifteen-day publication period directly.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 722, comma 1, cod. pen.; Art. 36, comma 2, cod. pen.; The court may directly apply the accessory penalty of publishing the criminal conviction on the Ministry of Justice website without remittal when the lower court omits it.

Parole chiave

Generato dall'IA
accessory penalty publication of judgment Ministry of Justice website omission of penalty direct application by Cassation criminal conviction mandatory publication contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 722, comma 1, cod. pen.
(fatti commessi in Vinci 15 Marzo 2019), deducendo il vizio di violazione di legge per la mancata applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna sul sito Internet del ministero della giustizia, prevista dagli art. 722 e 36 cod.
Art. 36, comma 2, cod. pen.
peri., la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 36 cod.
Art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
- può essere applicata direttamente dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620, lett.
art. 721 cod. pen
peri., in relazione all'art. 721 cod. pen.
art. 722 cod. pen
Il riferimento dell'art. 722 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente 23 FEB 2023 SENTENZA sul ricorso proposto da: FUNZIONA' PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZ IL E s Luci,/ nel procedimento a carico di: ZHAN JIAMIN nato il 11/02/1962 QIN YEQIN nato il 03/09/1970 avverso la sentenza del 14/04/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO il Proc. gen. chiede che la Corte di Cassazione annulli con rinvio la sentenza impugnata. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 14 aprile 2022 con la quale gli imputati sono stati condannati alla pena di euro 500 di ammenda per la contravvenzione ex art. 81, 720, commi 1 e 2, n. 1 e 2 cod. peri., in relazione all'art. 721 cod. pen. (fatti commessi in Vinci 15 Marzo 2019), deducendo il vizio di violazione di legge per la mancata applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna sul sito Internet del ministero della giustizia, prevista dagli art. 722 e 36 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale, pur avendo pronunciato la condanna nei confronti degli imputati per la contravvenzione ex art. 81, 720, commi 1 e 2, n. 1 e 2, cod. pen., ha omesso di applicare, così come previsto dall'art.722 cod. peri., la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 36 cod. peri. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla mancata applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna. Il riferimento dell'art. 722 cod. pen. all'art. 36 cod. peri. deve ritenersi relativo al comma 2, posto che il comma 1 di tale norma si riferisce alla condanna all'ergastolo.

La pena accessoria ex artt. 722 e 36, comma 2, cod. pen. - la pubblicazione per estratto sul sito internet del Ministero della Giustizia, da eseguirsi di ufficio ed a spese dei condannati, come prevede il comma 3 dell'art. 36 cod. peri. - può essere applicata direttamente dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. peri., non occorrendo accertamenti di merito. Si determina la durata nel minimo ex lege di quindici giorni.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, pena che applica e determina nella durata di quindici gior