Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 6734/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conditional suspension granted without request but allows confiscation under transferred penalty code article.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6734/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's grant of conditional sentence suspension because the prosecution's request lacked specific authorization for this benefit. The applicant argued the confiscation of the truck was invalid due to the abrogation of the relevant waste regulation, but the Court rejected this by noting the penalty code article was transferred to the Criminal Code. Consequently, the suspension was revoked while the confiscation order was upheld as legally sound.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 452-quaterdecies c.p.: The conditional suspension of sentence may be granted only if explicitly requested by both parties or specifically devolved to the judge's discretion, otherwise the principle of dispositiveness excludes judicial overreach; confiscation of the instrument of the crime remains mandatory when the relevant code provision is transferred.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional sentence suspension prosecution request procedure principle of dispositiveness confiscation of instrument criminal code transfer waste crime penalty judicial discretion limits confisca del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
L'istanza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
Art. 452-quaterdecies c.p.
152/2006 deve essere inteso come riferito all'art. 452-quaterdecies del codice penale che espressamente prevede, al comma 5, la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per commettere il reato.
D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21
Le seconda doglianza è manifestamente infondata, in quanto, per effetto della modifica intervenuta con il D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, norma entrata in vigore antecedentemente alla commissione del fatto, indicato nel capo di imputazione in epoca prossima al 29.07.2019, l'art.
D. Igs. 152/2006
260 D. Igs. 152/2006 deve essere inteso come riferito all'art.
art. 444 cod.proc.pen
L'istanza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
art. 240 cod.pen
360 comma 5 D.vo152/2006, sebbene tale norma fosse stata abrogata e non potendo ricorrere l'applicazione dell'art. 240 cod.pen., posto che non è in contestazione il trasporto illecito di rifiuti.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 5882 del 11/9/1993, Iovine
Sez. 2, n. 42973 del 13/6/2019, Demian
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLAUTTI LIVIO nato a GORIZIA il 01/05/1965 avverso la sentenza del 05/07/2022 del GIP TRIBUNALE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento limitatamente alla sospensione della pena Cc1,-c---VZ.c-J-b-, à4c,

RITENUTO IN FATTO

1. Colautti Livio ricorre per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., in epigrafe indicata, deducendo, con un primo motivo, violazione degli artt.444 e 448 comma 2 bis cod.proc.pen., posto che il giudice aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena sebbene la richiesta accolta anche dal PM non contenesse questa previsione e, con secondo motivo, violazione di legge in quanto il giudice aveva disposto la confisca dell'automezzo di proprietà della L.C. Costruzioni di Colautti Livio & C. s.a.s., con il quale venivano trasportati rifiuti ai sensi dell'art. 360 comma 5 D.vo152/2006, sebbene tale norma fosse stata abrogata e non potendo ricorrere l'applicazione dell'art. 240 cod.pen., posto che non è in contestazione il trasporto illecito di rifiuti.

2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto annullamento limitatamente alla sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La prima doglianza è fondata. L'istanza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. non recava alcuna indicazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena ma solo la previsione della pena dell'ammenda, talchè il beneficio non poteva essere concesso. Si osserva che Sez. U, n. 5882 del 11/95/1993, Iovine, Rv.193417, ha affermato che nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltreché nella ipotesi di subordinazione dell'efficacia della richiesta alla sua concessione, specificamente prevista dal comma terzo dell'art. 444 cod. proc. pen., può essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti.

Pertanto, la sospensione condizionale della pena può essere riconosciuta soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice. Al di fuori di queste ipotesi, la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Demian, Rv. 277610).

2. Le seconda doglianza è manifestamente infondata, in quanto, per effetto della modifica intervenuta con il D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, norma entrata in vigore antecedentemente alla commissione del fatto, indicato nel capo di imputazione in epoca prossima al 29.07.2019, l'art. 260 del d.lvo 152/2006 è stato trasfuso nella corrispondente disposizione contenuta nel codice penale. Pertanto, il richiamo all'art. 260 D. Igs. 152/2006 deve essere inteso come riferito all'art. 452-quaterdecies del codice penale che espressamente prevede, al comma 5, la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per commettere il reato.

Nel caso di specie il giudice a quo ha, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, disposto la confisca dell'autocarro, trattandosi di mezzo servito per commettere il reato in contestazione, ovvero del mezzo con il quale venivano trasportati e riversati su un fondo, al fine di smaltimento, rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e ricostruzione edilizia svolta dalla società di cui il ricorrente e socio accomandatario nonché rappresentante legale. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio che revoca.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 21 dicembre 2022 Il Consigliere