Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of grounds and settlement of sentence in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived all grounds for challenge and agreed to a new sentence in the appellate court. The defense argued that the defendant should have been acquitted, but the court ruled that the appellate judge's duty was limited to reviewing the agreed-upon sentence since the appellant renounced other arguments. Consequently, the court held that the waiver created a procedural preclusion preventing the examination of the appellant's claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: When an appellant renounces grounds for appeal and agrees to a sentence, the cassation appeal is inadmissible as the judge's cognition is limited to the agreed terms.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALTI CHRISTIAN (CUI 01HK6P8) nato a TORINO il 11/12/1975 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Salti Christian ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale Salti era stato condannato per rapina aggravata e altro. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che l'imputato era stato condannato nonostante dovesse essere emessa sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui l'appellante ha rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende \ della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende