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Ordinanza — n. 50073/2023 — snpen Generato dall'IA

Civil party's cassation appeal dismissed for lack of standing after acquittal confirmed on prosecutor's appeal only.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50073/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible because the appellant failed to file an appeal against the first-instance acquittal. The defendant argued violations of civil and penal codes regarding corporate roles and prescription periods, but the court held that a civil party cannot challenge a second-instance acquittal confirmed solely on the prosecutor's request. This decision upholds the principle that favorable acquittal outcomes do not automatically devolve to civil parties without their own prior appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 2622 c.c.: A civil party lacking an appeal against the first-instance acquittal has no standing to file a cassation appeal against a second-instance judgment confirming that acquittal.

Parole chiave

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civil party standing acquittal devolution prosecutor appeal only lack of legitimation cassation inadmissibility cattiva gestione responsabilità del gerente indennità di gestione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 2622 c.c.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore della parte civile Nigro Michelangelo, eccependo la violazione dell'art. 2622 cod.
art. 2622 cod. civ
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore della parte civile Nigro Michelangelo, eccependo la violazione dell'art. 2622 cod. civ., in particolare sul ruolo degli imputati quale rispettivamente amministratore e gestore della Affitti Invest s.r.l.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 48416 del 06/10/2014
da ultimo Sez. 5, n. 48416 del 06/10/2014, Rv.
Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017
261029; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017 Rv.
Sez. 6, n. 41960 del 3 luglio 2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile NIGRO MICHELANGELO ANTONIO nato a RIVOLI il 28/06/1946 nei procedimento a carico di: IACOVINO LUCIANO nato a ROMA il 23/07/1945 DE ROCCO MIRNA nato a ROMA il 21/04/1967 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; N

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza 1'11 gennaio 2023, confermava l'assoluzione di Iacovino Luciano e De Rocco Mírna dai reati loro ascritti. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore della parte civile Nigro Michelangelo, eccependo la violazione dell'art. 2622 cod. civ., in particolare sul ruolo degli imputati quale rispettivamente amministratore e gestore della Affitti Invest s.r.l. 1.2 II difensore lamenta l'inosservanza e/o erronea applicazione dell'art.157 cod. pen. in tema di calcolo della prescrizione per il reato di cui al capo a) dell'imputazione; chiede quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e, in via subordinata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma "ai fini della diversa e corretta valutazione delle proivie acquisite e ai fini della riforma della sentenza dichiarativa della colpevolezza degli imputati".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato, là dove la parte civile ricorrente non ha proposto appello avverso la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero. 1.1 Infatti, non v'è spazio per riconoscere alla parte civile non appellante la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia confermato, su solo gravame del P.M., la decisione assolutoria di primo grado, atteso che l'esito assolutorio del giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale non può fungere da presupposto per l'estensione alla parte civile di alcun effetto favorevole e non può pertanto realizzare alcuna devoluzione di diritto.

Diversamente opinando si perverrebbe alla conclusione, in evidente contrasto con il principio devolutivo che regola i giudizi impugnatori, che la Corte di cassazione sia tenuta a pronunciarsi su temi introdotti per la prima volta dalla parte civile ricorrente e sui quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perchè non devoluti alla sua cognizione (v. da ultimo Sez. 5, n. 48416 del 06/10/2014, Rv. 261029; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017 Rv. 269632). Si perverrebbe cioè al paradosso - denunciato da una parte della dottrina - che la regola fondamentale dell'effetto parzialmente devolutivo operante per tutte le parti del processo non varrebbe per le impugnazioni della parte civile, la quale, ove soccombente in primo grado, finirebbe per essere irragionevolmente esonerata dall'onere di proporre autonomamente appello avverso la sentenza liberatoria, potendo sempre avvalersi dell'intervento del P.M. con una generalizzata devoluzione di diritto del capo della sentenza relativo all'azione civile non previsto dal codice di rito (così in motivazione Sez.6, n. 41960 del 3 luglio 2019). 2.11 ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa