Italian Supreme Court dismisses appeal claiming nullity due to delayed notification of prosecutor's conclusions in written appeal. The court held no prejudice occurred as the unnotified conclusions contained no new arguments. The decision reinforces that procedural delays do not automatically invalidate judgments without concrete harm. This ruling clarifies the threshold for declaring nullity in pandemic-era written proceedings. The court rejected the argument that mere delay constitutes a violation of defense rights. Consequently, the appeal was dismissed and the defendant ordered to pay costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy dismissed the appellant's appeal against a second-instance judgment confirming fraud liability and sentencing. The appellant argued that the appellate court violated his right to defense by failing to notify the prosecutor's conclusions, which were only transmitted after the written defense was submitted. The court ruled that such a delay does not constitute nullity unless it causes concrete prejudice, such as preventing the defense from countering specific new arguments. Since the unnotified conclusions merely requested confirmation of the first-instance verdict without new content, the court found no actual harm to the defense and rejected the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137; Art. 182, comma 2, c.p.p.: In written appeals under emergency pandemic rules, delayed notification of prosecutor's conclusions does not automatically trigger nullity; a specific, concrete prejudice to the defense must be demonstrated to invalidate the judgment.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da CORRIDORE ALESSANDRO nato a Messina il 19 settembre avverso la sentenza resa il 12 maggio 2023 dalla CORTE di APPELLO di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, parzialmente riformando la sentenza resa il 7 novembre 2022 dal Tribunale di Messina ha confermato la responsabilità del predetto in ordine al delitto di truffa e ha rideterminato la pena inflitta. Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: violazione dell'articolo 23 comma 2 decreto legge n. 149/2020 che regola il processo cartolare in appello, per omessa trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale alla difesa. Il ricorrente lamenta violazione del diritto di difesa poiché non ha avuto la possibilità di controdedurre alle conclusioni della Procura generale che non gli sono state notificate. Deve pertanto ritenersi che la sentenza di appello sia affetta da nullità poiché, sebbene la difesa con le proprie conclusioni scritte avesse eccepito la mancata notifica delle conclusioni rese dal Procuratore generale, la Corte di appello non ha fornito sul punto alcuna motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato. In punto di fatto deve osservarsi che effettivamente il difensore nelle sue conclusioni ha eccepito la mancata notifica delle conclusioni del Procuratore generale e dall'esame degli atti risulta tale omessa comunicazione. Deve tuttavia rilevarsi che questa Corte ha già avuto modo di affermare che nel giudizio cartolare di appello, celebrato nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, in violazione dell'art. 23-bis dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dalla difesa nei limiti previsti all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., allegando uno specifico, concreto e attuale interesse al riguardo. (Sez. 2 - , Sentenza n. 33455 del 20/04/2023 Ud. (dep. 31/07/2023 ) Rv. 285186 - 01) E' stato infatti spiegato che in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie. (Sez. 2 - , Sentenza n. 34914 del 07/09/2021 Ud. (dep. 21/09/2021 ) Rv. 281941 - 01 Nel caso in esame le conclusioni del Procuratore Generale contenevano la mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado, sicchè la circostanza dell'omessa comunicazione alla difesa non ha in concreto prodotto alcun reale pregiudizio per il ricorrente, in quanto l'atto non comunicatogli non conteneva alcuna specifica deduzione suscettibile di arrecargli processualmente nocumento e alla quale avrebbe dovuto controargomentare.
A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha allegato l'eventuale pregiudizio alle sue prerogative derivato quale conseguenza della denunziata omissione. Il collegio conosce ma non condivide il diverso orientamento esposto con la pronunzia n. 15657 del 19 gennaio 2023, secondo cui l'omessa comunicazione, anche se non eccepita nel corso del giudizio ma denunziata con il ricorso fdetermina una nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio, a prescindere dal contenuto dell'atto non comunicato, poiché come ricordato in quella pronunzia le conclusioni dell'appellante nel giudizio di appello sono facoltative e se la controparte non ha argomentato in modo specifico sulle censure formulate, nessun pregiudizio si è in concreto verificato.Per dette ragioni il ricorso va respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 14 novembre 2023 il consigliere estensore Il Preside te rsellino