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Sentenza — n. 49937/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for fraud with aggravated recidivism due to victim's withdrawal of complaint under new procedural law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 49937/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance conviction for fraud with aggravated recidivism because the victim subsequently withdrew the private prosecution. Although the defendant argued for the validity of the prior judgment, the court noted that Legislative Decree 150/2022 made this offense prosecutable only upon complaint, which was later withdrawn. Consequently, the crime was extinguished, rendering the conviction legally void.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.; Art. 161 c.p.; Art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20: When a crime previously requiring public prosecution becomes one requiring private prosecution under new law, a final conviction stands only if the private prosecution is not withdrawn; withdrawal extinguishes the crime and voids the judgment.

Parole chiave

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private prosecution withdrawal crime extinction fraud aggravated recidivism Legislative Decree 150/2022 Cassation annulment procedural change retroactivity victim remission domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 160 c.p.
Art. 161 c.p.
Art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20
D.L. n. 150/2022
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRANCO DOMENICO nato a PAVIA il 02/08/1986 avverso la sentenza del 24/09/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per Cassazione Franco Domenico avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che in data 04/03/2022 ha confermato la sentenza del tribunale di Modena che lo aveva condannato per concorso in truffa, ritenuta la recidiva qualificata. A seguito delle entrate in vigore decreto legislativo n. 150/2022 il reato di truffa, aggravato dalla recidiva qualificata, è diventato perseguibile a querela. In data 15 settembre 2023 è stato trasmesso verbale della persona offesa di remissione di querela regolarmente accettata dall'imputato. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Roma 21/09/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanna VERGA GeppinoRA O DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE