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Ordinanza — n. 49771/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of motivation under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49771/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the first-instance judge's sentencing for crimes under Articles 648 and 495 of the Penal Code, arguing a lack of motivation regarding the affirmation of responsibility. The court rejected this claim because the lower judge adequately explained the investigative findings and legal qualification while excluding contested recidivism, which falls outside the narrow grounds for cassation appeals.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it does not concern the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation Code of Criminal Procedure cassation grounds sentencing review obbligo di articolare le censure ricorso per cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giLgno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giLgno 2000, n. 186
pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giLgno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di ALLALI NOUREDDINE nato in MAROCCO il 15/03/1982 avverso la sentenza del 17/05/2023 del GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice dell'udienza preliminare di Bergamo, con la sentenza impugnata, ha applicato a Noureddine Allali, sull'accordo delle parti, la pena di un anno di reclusione e di euro 300 di multa, per i reati di cui agli artt. 648 e 495 cod. pen.

2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza di motivazione relativamente alla ribadita affermazione di responsabilità.

3. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Il Giudice, peraltro, ha dato adeguato conto delle risultanze investigative e della qualificazione dei fatti, procedendo altresì ad escludere la contestata recidiva.

4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giLgno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2023 Il C nsiglie e estensore Pr