Cassation appeals against appellate sentencing based on procedural inadmissibility and merit review are declared inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by the Antonemi brothers and Iussi Vittorio inadmissible. The appellants argued for a violation of procedural rules regarding prosecutorial conditions and a lack of reasoning on acquittal grounds, while also requesting a substantive review of the sentence. The court rejected these claims because the appeals focused on waived issues and sentencing errors that fall outside the scope of admissible cassation remedies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against appellate judgments based on waived acquittal conditions or substantive sentencing errors are inadmissible as they exceed the limits of the admissibility of cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da 1) ANTONEMI JONNI n. a Moncalieri il 13/12/1979 2) ANTONEMI BENVENUTO n. a Novi Ligure il 21/9/1977 3) IUSSI VITTORIO n. a Pinerolo il 24/1/1974 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 12/5/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino, in riforma della decisione del Gup del Tribunale di Cuneo e in accoglimento del concordato tra le parti, determinava -in anni quattro, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 4.933,00 di multa la pena inflitta a Antonemi Jonni per i delitti ascrittigli ai capi 1,2,3,4,5,10,11,15,17; -in anni quattro, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 4,733,00 di multa la pena inflitta a Antonemi Benvenuto per i delitti ascrittigli ai capi 2,3,4,5,10,11,15,17; - in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa la pena inflitta a lussi Vittorio per il reato ascrittogli sub 15).
2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori, deducendo: con unico atto, nell'interesse di Antonemi Jonni e Antonemi Benvenuto 2.1 la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. in relazione ai capi 5,10,17 con riguardo alla mancata rilevazione dell'assenza di condizione di procedibilità ex art. 129 cod.proc.pen. nell'interesse di lussi Vittorio 2.2 la mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
3. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglìanze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102- 01;
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170-01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522-01). Con riguardo ai ricorsi Antonemi deve aggiungersi che la difesa sollecita, peraltro, un sindacato di merito, che esula dall'ordinario perimetro del sindacato di legittimità, attraverso l'allegazione dei verbali delle pp.00.,nonostante i giudici d'appello abbiano ammesso il concordato previa declaratoria di improcedibilità per difetto dì istanza punitiva in relazione a plurime fattispecie ascritte.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il giorno 8 novembre 2023 La consigli