Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47342/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47342/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Anouar Mortajine inadmissible. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified his actions under Article 648 of the Penal Code instead of Article 712. The Court ruled that appeals based on legal qualification are only admissible if they demonstrate a manifest error, which requires the error to be immediately evident and devoid of any room for debate. Since the qualification in the contested sentence was not eccentric relative to the charges and reasoning, the appeal failed to meet the strict admissibility threshold.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals challenging the legal qualification of facts are inadmissible unless a manifest error is present, which must be immediately evident and devoid of any room for debate.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility manifest error legal qualification penal code article 648 penal code article 712 procedural law strictness ricettazione divieto di accettare regali possesso illecito di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ed invero, iin tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 712 cod. pen
L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui lamenta la erronea qualificazione dei fatti di cui al capo 5), ritenendo che più correttamente sarebbe configurabile il reato di cui all'art. 712 cod. pen., piuttosto che quello di cui all'art.
art. 648 cod. pen
pen., piuttosto che quello di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezione 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gannal
Sezione 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino
283023 - 01; Sezione 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv.
Sezione 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari
281116 - 01; Sezione 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv.
Sezione 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas
279842 - 01; Sezione 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORTAJINE ANOUAR nato in Marocco il 02/10/1987 avverso la sentenza del 12/06/2023 del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Perugia con sentenza del 12/6/2023 applicava a Anouar Mortajine - su richiesta del difensore munito di procura speciale e con il consenso del pubblico ministero - la pena di anni uno mesi due di reclusione ed euro quattrocento di multa per i reati ascrittigli.

2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui lamenta la erronea qualificazione dei fatti di cui al capo 5), ritenendo che più correttamente sarebbe configurabile il reato di cui all'art. 712 cod. pen., piuttosto che quello di cui all'art. 648 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per essere non consentito l'unico motivo cui è affidato. Ed invero, iin tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.

Tale verifica deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sezione 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gannal, Rv. 283023 - 01; Sezione 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01; Sezione 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01; Sezione 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas, Rv. 279573 - 01).

Nel caso di specie, rileva il Collegio che - tenuto conto della contestazione di cui al capo 5), in cui si fa riferimento alla ricezione di una carta di pagamento provento di furto - la qualificazione giuridica del fatto risulta corretta e per nulla eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 18 ottob