Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 46134/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to withdrawn interest after lower court revoked bail. Client withdrew appeal after bail was revoked, rendering the request moot.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46134/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the client withdrew the request after the lower court revoked the bail measure. The appellant argued the bail should remain due to new evidence of job stability and lack of flight risk, but the bail was already revoked by July 2023. Consequently, the court ruled the appeal lacked legal interest, dismissing it without costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the underlying legal interest has ceased to exist due to a subsequent event, such as the revocation of the bail measure, rendering the request moot.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of legal interest revocation of bail withdrawn request mootness in criminal law sospensione delle indennità di disoccupazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Nunzio Comis, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Nunzio Comis, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168
Alla pronuncia non consegue a carico del ricorrente né la condanna alle spese né al pagamento di somma a favore della cassa delle ammende, in assenza di soccombenza (cfr., Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166
206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Connis Nunzio, nato a Catania il 25/09/1983 rappresentato ed assistito dall'avv. Francesco Antille e dall'avv. Salvatore Pace, di fiducia avverso la ordinanza n. 151/23 in data 27/04/2023 del Tribunale di Catania, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, connma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5 -duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del di. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Giulio Romano, ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 27/04/2023, il Tribunale di Catania rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di Nunzio Comis avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catania del 03/01/2023 con la quale era stata respinta l'istanza di revoca della misura cautelare in atto.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Nunzio Comis, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale ha infondatamente assunto che l'istanza, per la quale era stato proposto appello, costituisse una mera reiterazione di precedente richiesta rigettata. Ciò non corrisponde al vero: mentre la precedente istanza prevedeva una documentazione riguardante la disponibilità del datore di lavoro e un lavoro temporaneo, con la successiva (oggi reietta) il Comis comprovava l'intervenuta stabilità del predetto rapporto lavorativo.

Anche la ritenuta irrilevanza del tempo trascorso costituiva valutazione errata, dovendosi sempre valutare l'attualità della misura. Infine, in relazione agli elementi nuovi, inopinatamente non valutati, il ricorrente aveva evidenziato: la stabilizzazione del rapporto di lavoro, la reiterazione della nuova offerta risarcitoria alla persona offesa, l'avvenuta confessione, l'assenza di ogni pericolo di fuga e l'impossibilità di reiterazione della condotta.

3. In data 03/10/2023, è pervenuta via pec dichiarazione di rinuncia al ricorso a firma avv. Francesco Antille.

4. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Invero, risulta dagli atti come la misura sia stata revocata con provvedimento in data 04/07/2023.

5. Alla pronuncia non consegue a carico del ricorrente né la condanna alle spese né al pagamento di somma a favore della cassa delle ammende, in assenza di soccombenza (cfr., Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così dec