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Sentenza — n. 45685/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal after preventive measure was revoked.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45685/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant withdrew the appeal after the preventive measure against him was revoked. The defense argued that the lower court failed to justify exceptional detention needs for an elderly suspect and ignored procedural flaws in the interrogation recording. The Supreme Court ruled that the withdrawal constituted a valid ground for inadmissibility under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591 lett. d) c.p.p.; The withdrawal of a cassation appeal by the applicant following the revocation of the preventive measure renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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withdrawal of appeal preventive measure revocation inadmissibility ground cassation procedure Article 591 c.p.p. carcerazione giudiziaria convalida del sequestro sequestro conservativo

Disposizioni normative citate

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Art. 591 lett. d) cod. proc. pen.
1.1 Il difensore del ricorrente4 ha fatto pervenire rinuncia all'impugnazione in quanto è stata revocata la misura cautelare adottata nei confronti del ricorrente; la rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591., lett.d), cod.
art. 275, comma 4 cod. proc. pen
(capo 8), la misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari 1.1 Al riguardo, i difensori lamentano il mancato annullamento dell'ordinanza genetica per omessa motivazione circa la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ai sensi dell'art. 275, comma 4 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 10720 del 16/12/2021 Cc. (dep. 24/03/2022), Casagrande
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STARA ARCANGELO nato a SASSARI il 01/12/1952 avverso l'ordinanza del 12/04/2023 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. I difensori di Stara Arcangelo propongono ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli del 12 aprile 2023, con la quale, in parziale riforma dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, era stata sostituita a Stara, indagato per i reati di cui agli artt.416, commi 1, 2, 3 e 5 cod. pen. (capo 1) , 110 cod. pen., 8 D.L.vo n.74/2000 (capo 7), 110, 81 cpv., 648-bis e 648-ter.1 cod. pen. (capo 8), la misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari 1.1 Al riguardo, i difensori lamentano il mancato annullamento dell'ordinanza genetica per omessa motivazione circa la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ai sensi dell'art. 275, comma 4 cod. proc. pen. visto che Stara era ultrasettantenne e che, nel momento in cui il giudice per le indagini preliminari non offra nessuna motivazione afferente l'eccezionalità delle esigenze cautelari che giustificherebbero la carcerazione di una persona ultrasettantenne, il Tribunale del riesame non ha titolo per integrare la motivazione ma, al contrario, devi annullare l'ordinanza cautelare. 1.2 I difensori eccepiscono la nullità dell'interrogatorio per omessa registrazione audiovisiva dell'atto, per cui l'ordinanza cautelare andava annullata per mancanza di un valido interrogatorio nei termini di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il difensore del ricorrente4 ha fatto pervenire rinuncia all'impugnazione in quanto è stata revocata la misura cautelare adottata nei confronti del ricorrente; la rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591., lett.d), cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile; per quanto riguarda le spese processuali, questo Collegio ritiene di dover dare continuità all'orientamento espresso da ultimo da Sez. 5, Sentenza n. 10720 del 16/12/2021 Cc. (dep. 24/03/2022 ), Casagrande, secondo cui "in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende."

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso