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Sentenza — n. 45664/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls sentence for contravention where penalty reduction was only one-third instead of required half.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45664/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's sentence regarding the penalty imposed for a contravention under Article 707 of the Penal Code. The appellant argued that the reduction applied was only one-third, whereas the law mandates a reduction by half for contraventions. The court found this a violation of procedural law and corrected the sentence to three months of arrest without remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 442, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 707 cod. pen.: When a contravention is convicted under abbreviated procedure, the penalty must be reduced by half; a reduction of only one-third constitutes a correctable error in sentencing that warrants annulation of the specific penalty determination.

Parole chiave

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contravention penalty reduction abbreviated procedure sentencing half reduction requirement one-third reduction error cassation correction power Art 442 cod proc pen Art 707 cod pen modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 442, comma 2 cod. proc. pen.
violazione di legge (art. 442, comma 2 cod.
Art. 707 cod. pen.
Come dedotto la pena veniva ridotta di un terzo e non della metà nonostante la condanna fosse per la contravvenzione prevista dall'art. 707 cod. pen. in violazione dell'art.
Art. 620, lett. I) cod. proc. pen.
Si tratta di un vizio emendabile direttamente in sede di legittimità attraverso l'utilizzo dei poteri conferiti alla Corte di cassazione dall'art. 620, lett. I) cod. proc. pen. (Sez.
articolo 707 cod. pen
La Corte di appello di L'Aquila, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'articolo 707 cod. pen..
art. 442, comma 2 cod. proc. pen
violazione di legge (art. 442, comma 2 cod.
art. 707 cod. pen
Come dedotto la pena veniva ridotta di un terzo e non della metà nonostante la condanna fosse per la contravvenzione prevista dall'art. 707 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017
(Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIACCHIO PAOLO nato a MONTENERO DI BISACCIA il 10/07/1962 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, ed inammissibilità nel resto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di L'Aquila, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'articolo 707 cod. pen..

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 442, comma 2 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la Corte territoriale, nonostante le deduzioni difensive proposte con l'appello, non aveva corretto la sanzione, quantificata con la riduzione per il rito abbreviato solo di un terzo, invece che della metà, come previsto per le contravvenzioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. Come dedotto la pena veniva ridotta di un terzo e non della metà nonostante la condanna fosse per la contravvenzione prevista dall'art. 707 cod. pen. in violazione dell'art. 442 comma 2 cod. proc. pen.. Si tratta di un vizio emendabile direttamente in sede di legittimità attraverso l'utilizzo dei poteri conferiti alla Corte di cassazione dall'art. 620, lett. I) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2028, Matrone, Rv. 271831 - 01) La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio. La pena deve essere rideterminata in mesi tre di arresto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminando la pena in mesi tre di arresto. Così deciso in Roma, il giorno 20 settembre 2023 L'este