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Sentenza — n. 39158/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming trial delay and lawyer identification error violates defense rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39158/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding claims of procedural nullity and violation of defense rights. The appellant argued that the trial was held too early and that the court erred in rejecting a nullity claim based on an identification mistake during a search. The court ruled that the appellant failed to demonstrate why the lower court's omission of this specific issue was erroneous, as the matter was not properly raised or substantiated in the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 97 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the appellant fails to substantiate why the appellate court's omission of a specific ground for nullity was erroneous, as such issues must be raised with specificity in the appeal.

Parole chiave

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inadmissibility appeal procedural nullity defense rights violation trial scheduling delay search warrant defect impugnabilità della decisione di rinvio revoca dell'annullamento ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 97 c.p.p.
D'Andra, così da sostituirlo ex art. 97 comma 4 cod.
art. 97 comma 4 cod. proc. pen
D'Andra, così da sostituirlo ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen.
art. 97 cod. proc. pen
in violazione del diritto dell'imputato di essere assistito e difeso dal proprio difensore di fiducia, e perché il processo era stato chiamato prima dell'orario fissato; la nomina di un difensore ex art. 97 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid
1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, questa Corte ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni
269745; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv.
Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa
269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv.
Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna
269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA MANNA SAVERIO nato a FOGGIA il 22/05/1984 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. MAURIZIO ROSARIO D'ANDREA, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FA-M) 1. Il difensore di La Manna Saverio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari 5 maggio 2022, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale La Manna era stato ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e riciclaggio. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che erroneamente la Corte di appello aveva rigettato la censura di nullità della sentenza di primo grado per essere stato dichiarato in udienza che l'imputato era difeso di ufficio dall'Avv. D'Andra, così da sostituirlo ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen. in violazione del diritto dell'imputato di essere assistito e difeso dal proprio difensore di fiducia, e perché il processo era stato chiamato prima dell'orario fissato; la nomina di un difensore ex art. 97 cod. proc. pen. non era neppure giustificata sotto il profilo dell'immediata reperibilità, posto che l'ora centralissima di celebrazione dell'udienza vedeva presenti nelle aule del tribunale miriadi di avvocati, inclusi i difensori d'ufficio di turno che, se chiamati, avrebbero potuto ben di assistere l'imputato con la richiesta di un termine di difesa. 1.2 Il difensore lamenta che erroneamente la Corte di appello aveva rigettato il motivo di gravame sulla nullità della sentenza di primo grado per non aver dichiarato la nullità del verbale di perquisizione e sequestro dei carabinieri causata da un errore in personae (così in ricorso) nell'identificazione del difensore di fiducia dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, questa Corte ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304)/ che nel verbale di udienza precedente a quella del 17 gennaio 2018, in cui si sarebbe verificata la eccepita nullità, era espressamente previsto che il processo a carico di La Manna veniva rinviato all'udienza del "17/01/18 ore 9.30"; indipendentemente, pertanto, dall'esistenza di un protocollo sugli orari di celebrazione delle udienze, ciò che faceva fede nel caso in esame, era il verbale di udienza, nel quale era contenuto espressamente l'orario dell'udienza successiva.

Peraltro, nell'atto di appello la questione era stata posta in modo diverso: in quell'atto, infatti, il difensore si era limitato a lamentare che il processo a carico di La Manna era l'undicesimo in ordine di trattazione e che era stato trattato alle ore 10.05; soltanto nel presente riscorso viene evidenziato che i processi avrebbero dovuto essere trattati in differenti fasce orarie, che il processo a carico di La Manna era previsto nella seconda fascia (quella dalle 11 alle 13) e che non poteva essere quindi chiamato prima, in base ad un protocollo concordato (che non viene prodotto); ne consegue che sul punto il ricorso è inammissibile, essendo noto che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del' giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202). Il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, il ricorso è privo di specificità nella parte in cui non si confronta con la motivazione della Corte di appello secondo cui dal verbale di perquisizione e sequestro risulta che il legale era stato contattato telefonicamente ed aveva dichiarato di non voler presenziare alle operazioni.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.