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Sentenza — n. 38968/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because remission of complaint extinguished the crime, requiring annulment without remittal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38968/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's judgment without remittal because the crime was extinguished by the remission of the complaint. Although the prosecutor argued the appeal was inadmissible due to procedural issues, the court held that the remission, accepted by the defendant, took precedence. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 152 c.p.; Art. 340 c.p.p.: The remission of the complaint, when accepted by the accused, extinguishes the crime and prevails over any grounds for inadmissibility, necessitating the annulment of the judgment without remittal.

Parole chiave

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remission of complaint extinction of crime criminal appeal annulment without remittal procedural costs prosecutor's appeal inadmissibility condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 152 c.p.
Art. 340, comma 4 c.p.p.
Alla declaratoria consegue, in assenza di diversa pattuizione ex art. 340, comma 4 cod.
art. 340, comma 4 cod. proc. pen
Alla declaratoria consegue, in assenza di diversa pattuizione ex art. 340, comma 4 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato, ricorrente, al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004
Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020
24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep.
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di Appello di Bologna avverso la sentenza del 8/7/2022 della Corte di Appello di Bologna, nel procedimento a carico di ATANGANA JEAN HUGUES, nato in Camerun il 20/7/1972; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, la rimessione di querela e la sua accettazione; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta rimessione di querela.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, rilevando violazione di legge nella decisione impugnata; vizi divenuti irrilevanti per effetto della sopravvenuta causa di improcedibilità.

2. A seguito dell'acquisita remissione della querela sporta il 29 dicembre 2014, effettuata in data 22 maggio 2023, con relativa pedissequa accettazione (atti trasmessi a mezzo p.e.c. in data 23 maggio 2023), va dichiarata l'estinzione del reato con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Invero, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326). È del resto ammissibile il ricorso per cassazione, ancorché proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione. La remissione della querela, quale legittimo motivo di ricorso estingue il reato (Sez. 4, n. 49226, del 19/10/2016, Rv. 268625). Pertanto, avuto riguardo alla remissione della querela da parte della parte civile ed alla accettazione proveniente dall'imputato, deve dichiararsi l'estinzione del reato contestato al ricorrente.

Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista. 2.1. Alla declaratoria consegue, in assenza di diversa pattuizione ex art. 340, comma 4 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato, ricorrente, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2023.