Cassation annuls detention order due to procedural defect regarding pre-trial hearing topics, remanding for new trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's detention order and remanded the case for a new trial. The appellant argued that the Public Prosecutor's office failed to present a favorable fact regarding the illicit funds' management before the investigating judge, violating procedural requirements. Although the Public Prosecutor claimed the appeal lacked autonomy, the Court found the omission of this specific fact a significant procedural flaw that could not be ignored. Consequently, the detention order was invalidated to allow the new facts to be fully evaluated regarding the necessity of continued pre-trial detention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 274 cod. proc. pen.; Art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.: When an appeal omits a fact favorable to the accused that was necessarily dependent on the lower court's decision and was not previously presented to the investigating judge, the defect is not decisive for inadmissibility if the appeal contains other indications, but the order must be annulled and remanded for a new trial to assess the impact of the novum on the gravity of evidence and detention needs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PITASI GIOVANNI nato a LOCRI il 28/05/1977 avverso l'ordinanza del 20/02/2023 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; sentite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria scritta e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato BELCASTRO GIUSEPPE del foro di ROMA in sostituzione dell'avvocato MURDACA STEFANO del foro di LOCRI in difesa di PITASI GIOVANNI, insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Pitasi Giovanni, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre, nella qualità di indagato al quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di intestazione fittizia aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 20/02/2023 che ha confermato il provvedimento con cui il GIP del tribunale ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura con gli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico. Al riguardo, deduce «la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'art. 274 cod. proc. pen. Erronea applicazione del "principio del devolutum". Illogicità della motivazione e motivazione apparente anche in punto di esigenze cautelari».
2. Il Pubblico ministero, nella persona della Sostituto P.G. Paola Mastroberardino, con requisitoria del 17/05/2023, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso sul rilievo del difetto di autosufficienza del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Dalle precise indicazioni contenute nel ricorso risulta che, per un verso, si è erroneamente ritenuto che il tema legato all'intervenuto dissequestro delle somme di proprietà del ricorrente non fosse stato sottoposto al GIP nell'istanza di revoca; per altro che la precisazione della condotta penalmente rilevante ad opera del Pubblico ministero (secondo cui il ricorrente avrebbe agevolato Alvaro Vincenzo nell'acquisizione delle società e non la gestione delle somme di provenienza illecita solo perché versate in contanti), quale elemento favorevole al ricorrente, non fosse stata previamente sottoposta al GIP, non considerando, invece, che si trattava di tema necessariamente dipendente dal contenuto dell'ordinanza del GIP impugnata con l'atto di appello: invero, il GIP ha motivato il rigetto attraverso l'affermazione dell'utilizzo di somme di provenienza illecita, riaffermando, dunque, un'ipotesi smentita anche dallo stesso Pubblico ministero in sede di riesame relativo all'ordinanza genetica.
Si tratta di un vizio che, involgendo profili di censura di carattere processuale, non rende decisivo il rilievo del difetto di autosufficienza eccepito dalla P.G. nella requisitoria, a fronte, peraltro, delle indicazioni comunque contenute nel ricorso.
2. In questi termini, l'ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio. Il Tribunale, nel giudizio di rinvio, valuterà se gli elementi pretermessi sopra indicati assumono o meno decisivo rilievo, quale novum, sul giudizio di gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari per come già espresso dallo stesso Tribunale in sede di riesame con ordinanza del 30/05/2022, confermata da questa S.C. con sentenza del n. 6416 del 2023 (c.c. 23/11/2022).
3. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Motivazio