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Sentenza — n. 34623/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming improper recidivism application and violation of reformatio in peius principle.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34623/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's claim that the lower court improperly applied recidivism without explicit balancing. The defense argued the first-instance judgment violated Article 69 of the Penal Code by failing to explicitly weigh aggravating and mitigating circumstances. The court ruled that the lower court's decision to equate the recognized recidivism with mitigating factors legally satisfied the statutory requirement for balancing, thereby preventing any violation of the principle against worsening the defendant's situation.

Regesto Legislator

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Art. 69 comma 4 cod. pen.; Art. 597 comma 3 cod. proc. pen.: The recognition of recidivism legally entails its application in the sentencing balance, effectively neutralizing generic mitigating circumstances without requiring an explicit judicial statement of equivalence.

Parole chiave

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recidivism application reformatio in peius sentencing balance penal code provisions appeal inadmissibility recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 69 comma 4 cod. pen.
con "le circostanze aggravanti" (e, dunque, non solo con quella dell'aver commesso il reato di estorsione in un luogo di privata dimora, ma anche quella della riconosciuta recidiva); l'esito decisorio era, dunque, conforme alla previsione legislativa dell'art. 69, comma 4 cod.
Art. 597 comma 3 cod. proc. pen.
nonché in relazione all'art. 597, comma 3, cod.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
La motivazione della sentenza di primo grado, pur se priva di un espresso giudizio di bilanciamento operato tra le circostanze aggravanti ed attenuanti, va correlata al contenuto del dispositivo ove espressamente si indicava il giudizio di equivalenza della riconosciuta circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 99 cod. pen
Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale in relazione all'art. 99 cod. pen.
art. 69, comma 4 cod. pen
con "le circostanze aggravanti" (e, dunque, non solo con quella dell'aver commesso il reato di estorsione in un luogo di privata dimora, ma anche quella della riconosciuta recidiva); l'esito decisorio era, dunque, conforme alla previsione legislativa dell'art. 69, comma 4 cod. pen.
art. 69 cod. pen
con "le circostanze aggravanti" (e, dunque, non solo con quella dell'aver commesso il reato di estorsione in un luogo di privata dimora, ma anche quella della riconosciuta recidiva); l'esito decisorio era, dunque, conforme alla previsione legislativa dell'art. 69, comma 4 cod.
art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 41784 del 27/05/2016, Scalici
un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare.» (Sez. 5, n. 41784 del 27/05/2016, Scalici, Rv.
Sez. 5, n. 48891 del 20/09/2018, Donatacci
268271; nonché successivamente Sez. 5, n. 48891 del 20/09/2018, Donatacci, Rv.
Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello
Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello, Rv.
Sez. 5, n. 25962 del 03/03/2022, Magliano
275821 - 0; Sez. 5, n. 25962 del 03/03/2022, Magliano, Rv.
Sezioni unite n. 20808 del 25/10/2018, Schettino
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERRIOLA VINCENZO nato a NAPOLI il 18/08/1986 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Noia in data 1° dicembre 2021 nei confronti di Berriola Vincenzo, in ordine al delitto di estorsione, rideterminando le pene inflitte.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale in relazione all'art. 99 cod. pen. nonché in relazione all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; la Corte territoriale aveva ritenuto che la decisione di primo grado avesse correttamente applicato la recidiva contestata, ma in modo contraddittorio aveva poi rimodulato la pena bilanciando la circostanza aggravante con la circostanza attenuante del risarcimento del danno, senza che il giudice avesse fatto riferimento al disposto dell'art. 69, comma 4, cod. pen. come affermato, invece, dalla sentenza impugnata. 2.1.

Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, in ordine al giudizio con cui è stata riconosciuta la contestata recidiva reiterata in difetto di una specifica valutazione in ordine alla relazione qualificata tra le precedenti condanna e il reato commesso, facendo inoltre ricorso ad argomenti relativi alla concreta determinazione della misura della pena, per nulla sintomatici della più accentuata pericolosità connessa al riconoscimento dell'applicazione della recidiva.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n.

15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. I motivi di ricorso, che sono tra loro collegati dalla lamentata applicazione in modo errato della recidiva reiterata, ad avviso della difesa solo contestata ma mai applicata in concreto, si caratterizzano per una lettura distorta e volutamente collegata al difetto di espresso richiamo all'applicazione della recidiva, trascurando di valutare il complesso delle decisioni e il loro assetto definitivo. 1.1. La motivazione della sentenza di primo grado, pur se priva di un espresso giudizio di bilanciamento operato tra le circostanze aggravanti ed attenuanti, va correlata al contenuto del dispositivo ove espressamente si indicava il giudizio di equivalenza della riconosciuta circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. con "le circostanze aggravanti" (e, dunque, non solo con quella dell'aver commesso il reato di estorsione in un luogo di privata dimora, ma anche quella della riconosciuta recidiva); l'esito decisorio era, dunque, conforme alla previsione legislativa dell'art. 69, comma 4 cod. pen. in presenza di un dichiarato riconoscimento della recidiva reiterata contestata (v. pag. 13 della sentenza del G.u.p., agli ultimi capoversi, ove vi è l'espressa valutazione degli elementi sintomatici della maggiore pericolosità derivante dalla commissione del nuovo reato); la Corte territoriale, investita del motivo con cui si sollecitava un differente giudizio di bilanciamento (in termini di prevalenza della riconosciuta circostanza attenuante del risarcimento del danno) ha puntualmente osservato che, in presenza della riconosciuta recidiva, il giudizio non poteva avere esito diverso. 1.2.

La sentenza impugnata si sottkre, dunque, ad alcuna censura: la recidiva è stata riconosciuta e applicata (poiché per giurisprudenza costante «il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche comporta l'applicazione della recidiva, (...) in quanto la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen. un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare.» (Sez. 5, n. 41784 del 27/05/2016, Scalici, Rv. 268271; nonché successivamente Sez. 5, n. 48891 del 20/09/2018, Donatacci, Rv. 274601 - 0;

Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello, Rv. 275821 - 0; Sez. 5, n. 25962 del 03/03/2022, Magliano, Rv. 283815 - 0, nonché la decisone a Sezioni unite n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 - 01, § 11.2.), pur non avendo in concreto operato quale fattore di aumento della pena per effetto del giudizio di bilanciamento con la circostanza attenuante, sin dal giudizio di primo grado, sicché alcuna violazione del divieto di reformatio in peius può dirsi integrato dalla decisione di secondo grado (posto che, peraltro, la decisione ha comunque ridotto la misura della pena inflitta in primo grado all'imputato, rideterminandola in relazione ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.) 2.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem