Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to file within the strict ten-day statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed after the mandatory ten-day deadline established by law. The appellant, Domenico Tassone, challenged a preventive measure decision, arguing a lack of legal grounds and insufficient reasoning regarding social danger. The court ruled that the appeal was submitted on July 22, 2022, well after the notification dates in late July, thereby missing the strict time limit required for such proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: The appeal against an appellate court's decision on preventive measures is inadmissible if filed outside the strict ten-day period prescribed by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TASSONE DOMENICO, nata a Soriano Calabro il 08/03/1985 avverso il decreto del 22/04/2022 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale VINCENZO SENATORE, il quale ha concluso chiedendo che ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 22/04/2022, la Corte d'appello di Catanzaro rigettava l'appello proposto da Domenico Tassone avverso il provvedimento del 12/07/2021 del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato allo stesso Tassone la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno, con obbligo di soggiorno.
2. Avverso l'indicato decreto della Corte d'appello di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Domenico Tassone, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 1, lett.
b) e c), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, «per carenza assoluta dei presupposti legittimanti la misura di prevenzione; difetto di motivazione integrante motivazione solo apparente o inesistente anche in ordine alla attualità della pericolosità sociale».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché è stato proposto oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto, per tale proposizione, dall'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011. Tale comma 3 prevede infatti che il ricorso avverso il decreto della corte d'appello è ammesso, per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato, «entro dieci giorni». Nel caso di specie tale termine non risulta essere stato rispettato. Dall'esame degli atti processuali risulta infatti che l'impugnato decreto della Corte d'appello di Catanzaro è stato notificato:
a) al Tassone, mediante consegna alla persona, il 10 luglio 2022;
b) al difensore dello stesso Tassone, avv. Vincenzo Galeota, a mezzo della PEC, il 7 luglio 2022. Il ricorso per cassazione avverso lo stesso decreto risulta proposto, mediante deposito nella cancelleria, solo il 22 luglio 2022, quando, perciò, il menzionato termine di legge di dieci giorni era ormai decorso.
2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am