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Sentenza — n. 29530/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for tardiness error, ruling appeal date is mailing date per old procedural law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29530/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Bari Court of Appeal's judgment regarding the tardiness of the appeal. The appellant argued the appeal was late because the lower court used the receipt date (May 13, 2021) instead of the mailing date (May 12, 2021), relying on the repealed Article 98 of the 1958 Code of Criminal Procedure which defined the filing date as the mailing date. The court agreed, noting that the fifteen-day deadline was met based on the actual mailing date under the law applicable at the time.

Regesto Legislator

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Art. 98 comma 1 lett. a) del D.I.vo 150/2022; Art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p.: The appeal is deemed filed on the date of mailing of the letter or telegram, not the date of receipt, provided the applicable law at the time of filing governs the calculation of the deadline.

Parole chiave

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tardiness appeal mailing date filing procedural law retroactivity Cassation annulment criminal procedure code tempestività dell'invio postale deficit di recepimento diritto alla corrispondenza

Disposizioni normative citate

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Art. 98 comma 1 lett. a) del D.I.vo 150/2022
Art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p.
267732); considerato che il termine di cui all'art. 585 , comma 1 lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 26460 del 10 marzo 2016
Sez. 4, n. 26460 del 10 marzo 2016, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Hamzaessah nato in Ghana il 22/7/1977, avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari in data 3/2/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Fulvio Baldi ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza; udito il difensore dell'imputato avv. Stefania Ferraro in sostituzione dell'avv. Guglielmo Pezzolla, che si è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il presente ricorso l'imputato Hamzah Issah, lamenta l'erronea valutazione della Corte d'appello in merito alla tardività dell'appello deducendo che la Corte di merito ha calcolato il termine per il deposito dell'atto basandosi sulla data di ricevimento (13/5/2021) e non su quella di spedizione (12/5/2021); ritenuto che la censura è fondata poiché l'allora vigente 583 c.p.p., abrogato a decorrere dal 31/12/2022, dall'art. 98 comma 1, lett a) del D.I.vo 150/2022, prevedeva che " L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma" ( cfr. Sez. 4, n. 26460 del 10 marzo 2016, Rv. 267732); considerato che il termine di cui all'art. 585 , comma 1 lett. a), c.p.p., in presenza di motivazione contestuale, è stato rispettato perché l'atto è stato spedito il 12/5/2021, entro i quindici giorni dal deposito della sentenza, avvenuto in data 27/4/2021. P.Q.M . Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bari per l'ulteriore corso. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso,