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Sentenza — n. 29345/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as facts are not reviewable in legality proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29345/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because both grounds relied on factual assessments rather than legal errors. The appellant argued that the lower court incorrectly evaluated witness testimony and violated procedural rules regarding witness examination. The court rejected these claims, stating that such factual evaluations fall outside the scope of review in legality proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.; Art. 197-bis, cod. proc. pen.: Appeals based on factual assessments or alternative interpretations of witness credibility are inadmissible as they exceed the scope of legality review.

Parole chiave

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inadmissibility legality review factual assessment witness credibility appeal grounds criminal procedure supreme court deposizioni attendibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.
Art. 197-bis, cod. proc. pen.
Con riguardo all'applicazione dell'art. 197-bis, cod. proc. pen., invero, il ricorso si risolve nell'assumere che il correo nel corso delle indagini aveva negato le proprie responsabilità, così che il giudice ha errato con l'opposto convincimento per cui, invece, egli le avrebbe ammesse.
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Testo completo

a seguente F SENTENZA sul ricorso proposto da: WACHAM SAMI nato il 15/05/1989 in TUNISIA avverso la sentenza in data 15/06/2021 della CORTE DI APPELLO DI BOLO- GNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Wacham Sami, per il tramite del proprio ifensore, impugna la sentenza in data 15/06/2021 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 27.11.2019 del Tribunale di Modena, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 197-bis, comma 4, cod.proc.pen.. Il primo motivo d'impugnazione si rivolge all'interpretazione della norma I menzionata, assumendo che la Corte di appello ha erroneamente sentito il correo Khelifi Marouane ai sensi dell'art. 197-bis, comma 4, cod.proc.pen.. 1.2.

Nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione. Con il secondo motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che le dichiarazioni del correo sono inattendibili, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso è inammissibile perché entrambi i motivi si rivolvono in argomentazioni di fatto, non scrutinabili in sede di legittimità. 1.1. Con riguardo all'applicazione dell'art. 197-bis, cod. proc. pen., invero, il ricorso si risolve nell'assumere che il correo nel corso delle indagini aveva negato le proprie responsabilità, così che il giudice ha errato con l'opposto convincimento per cui, invece, egli le avrebbe ammesse.

Le ragioni esposte dal ricorrente, oltre che manifestamente smentite dal contenuto delle dichiarazioni in questione, adeguatamente e oggettivamente apprezzate dal giudice, si risolvono nella proposta di una valutazione fattuale alternativa a quella del giudice di merito, che ha ritenuto sussistente il requisito normativo del "non avere negato la propria responsabilità", sulla base di una motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e che, in quanto tale, è incensurabile in sede di legittimità. 1.2. Analoghe considerazioni valgono anche in relazione alla valutazione di attendibilità del dichiarante, giacchè anche in questo caso il motivo non espone censure di legittimità, ma fronteggia la motivazione dei giudici della doppia sentenza conforme opponendovi un giudizio in punto di fatto delle dichiarazioni delm Khelifi, così sottoponendo alla Corte di legittimità valutazioni di merito che le sono precluse.

2. Quanto esposto conduce all'inammissibilità del ricorso e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci