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Ordinanza — n. 28559/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible because appellants lacked standing and failed to comply with procedural filing rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28559/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Calabrese Giuseppe and Nappo Luca inadmissible. The appellants argued for the review of the Second Instance Court's judgment, but the Court found they lacked standing because the appeals were signed personally rather than by their legal representatives. Consequently, the Court ruled that the appeals violated Article 613 of the Code of Criminal Procedure and ordered the appellants to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be lodged by legal representatives; personal signing by defendants without authorization renders the appeal inadmissible for lack of standing.

Parole chiave

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lack of standing legal representative personal signing procedural defect inadmissible appeal court costs criminal procedure legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALABRESE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 04/07/1985 NAPPO LUCA nato a NAPOLI il 17/10/1980 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; La trattazione del ricorso segue la procedura "De plano". FATTO E DIRITTO 1. Con distinti atti di impugnazione gli imputati ricorrono personalmente per cassazione avverso l'indicata sentenza.

3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti da soggetti privi di legittimazione come emerge dalla circostanza che i ricorsi risultano sottoscritti personalmente, in violazione del disposto dell'art.613 cod. proc. pen..

4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31.5.2023