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Sentenza — n. 25161/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility; only legal violation review allowed against preventive measure reconsideration orders.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25161/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Prosecutor's appeal inadmissible because it challenged a reconsideration order on preventive measures based on alleged reasoning flaws rather than legal violations. The defense argued the lower court ignored evidence of a municipal cover-up strategy, while the Prosecutor claimed the reasoning was illogical and incomplete. The Court ruled that such arguments regarding factual assessment and motivation quality fall outside the scope of cassation review for preventive measures, which is limited strictly to legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 325, comma 1, cod. proc. pen.; Only violations of law are admissible grounds for cassation against reconsideration orders of preventive measures, excluding general challenges to the quality or completeness of the reasoning.

Parole chiave

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preventive measures reconsideration cassation admissibility violation of law reasoning defects procedural criminal law inchiesta per appropriazione indebita truffa all'assistenza sociale omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Infatti a norma dell'art. 325, comma 1, cod.proc.pen.
art. 640 quater cod.pen
Maria Capua Vetere, accogliendo l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Di Filippo Giuseppe, annullava il decreto del Gip del Tribunale di Napoli Nord che, in data 19/7/2022, aveva disposto ai sensi dell'art. 640 quater cod.pen.
art. 640 bis cod.pen
(ovvero dell'art. 640 bis cod.pen.) in relazione alla ipotizzata illecita percezione da parte dell'indagato di somme di danaro per integrazione oraria e per l'assegno ASU quale lavoratore socialmente utile operante presso il Comune di Casa! di Principe.
art. 316 ter cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008
Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016
239692-01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep.
Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017
Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016
Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018
266979- 01;Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Rv.
Sez. F., n. 44878 del 06/08/2019
Sez. 6, n. 31223 del 24/06/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI NAPOLI NORDavverso l'ordinanza resa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 16/9/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. 198/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore di Di Filippo Giuseppe, Avv. Marta Ceraldi

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, accogliendo l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Di Filippo Giuseppe, annullava il decreto del Gip del Tribunale di Napoli Nord che, in data 19/7/2022, aveva disposto ai sensi dell'art. 640 quater cod.pen. il sequestro preventivo diretto e per equivalente del profitto del reato di truffa aggravata nei limiti della somma di euro 1.787,00. In particolare, il collegio cautelare riteneva insussistente il fumus dell'ipotizzato reato ex art. 640, comma 2, cod.pen. (ovvero dell'art. 640 bis cod.pen.) in relazione alla ipotizzata illecita percezione da parte dell'indagato di somme di danaro per integrazione oraria e per l'assegno ASU quale lavoratore socialmente utile operante presso il Comune di Casa! di Principe.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli Nord, deducendo: 2.1 l'errata qualificazione del fatto contestato all'indagato e la illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata per aver omesso di considerare alcuni fondamentali elementi indiziari confluiti nel fascicolo procedimentale. In particolare secondo il P.m. impugnante il collegio cautelare ha trascurato le plurime note indirizzate ai responsabili dì area, Sindaco e giunta comunale dal Segretario Generale sebbene i destinatari, a distanza di due anni, non avessero provveduto a porre rimedio alle criticità segnalate nella gestione dei LL.SS.UU., proseguendo nelle condotte intese ad avvantaggiare i dipendenti infedeli e tentando, altresì, di coprire le condotte illecite risultanti dai primi accertamenti di P.g.

L'ordinanza impugnata ha omesso di considerare la massiva cancellazione delle informazioni contenute nei data base del Comune e non ha considerato che la confusione e l'approssimazione esistente nell'ente costituiva una strategia di comodo adottata dai dirigenti per precostituirsi un alibi in caso di indagini amministrative, contabili e penali, come emerge dall'analisi delle chat scaricate dal cellulare di Pignata Enrico, responsabile del Settore Personale e Finanziario del Comune. Il Tribunale ha ritenuto in maniera illogica ed apodittica che le omissioni dei preposti ai controlli fossero meramente colpose e non espressione di una strategia mistificatrice intesa a celare le condotte illecite, consistite nell'attestazione della sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'integrazione oraria mediante semplici comunicazioni, talora anche orali, in luogo della preventiva adozione di delibere di giunta con predeterminazione degli obiettivi da raggiungere ed individuazione della somme messe a disposizione a tal fine.

Secondo il ricorrente l'ordinanza impugnata nell'escludere il fumus ha omesso di considerare che l'indagato non sempre ha ottemperato all'obbligo di espletare le 20 ore settimanali, circostanza di cui non si fa cenno nell'ordinanza impugnata, e dall'analisi dei cartellini di presenza consta che lo stesso per alcune mensilità si è visto riconoscere un corrispettivo per integrazione oraria superiore a quello dovuto anche in periodi antecedenti e successivi all'emergenza covid. Il P.m. aggiunge che la motivazione resa dall'ordinanza impugnata oltre che illogica e contraddittoria è infondata in diritto laddove il Tribunale cautelare ha escluso che la condotta dell'indagato possa integrare il delitto ex art. 640 bis cod.pen. ovvero la più lieve ipotesi di cui all'art. 316 ter cod.pen., richiamando la giurisprudenza di legittimità che ravvisa la truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche nell'ipotesi in cui venga ottenuto il versamento da parte dell'INPS dei sussidi previsti per i lavoratori socialmente utili mediante produzione di dichiarazioni false.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile nella parte in cui denunzia vizi di motivazione in quanto proposto per motivi non consentiti. Infatti a norma dell'art. 325, comma 1, cod.proc.pen. contro le ordinanze emesse in sede di riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge. La giurisprudenza di legittimità con orientamento del tutto unanime e consolidato ritiene che nella nozione di violazione di legge si debbono ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Rv. 269296-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Rv 269956-01). 1.1 Il P.m. ricorrente deduce il difetto e l'illogicità della motivazione, censurando la svalutazione della prospettazione accusatoria e degli elementi offerti a sostegno della domanda cautelare, profili che esulano dal sindacato di legittimità demandato alla Corte adita in materia di cautela reale, tenuto conto dei caratteri d'effettività e congruità della trama giustificativa dell'ordinanza impugnata.

2. Quanto alla violazione di legge con riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti ascritti sub 2 (art. 640 bis cod.pen) la censura è generica e, comunque, manifestamente infondata. Il ricorrente non si confronta in termini di puntualità censoria con le argomentazioni spese dall'ordinanza impugnata in ordine all'impossibilità di ravvisare la fattispecie ipotizzata in luogo di quella ex art. 316 ter cod.pen., rilevante esclusivamente quale illecito amministrativo in ragione degli importi mensilmente corrisposti dall'INPS, inferiori alla soglia di punibilità fissata all'ultimo comma della disposizione.

La valutazione del Collegio cautelare è aderente ai principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, essendo quest'ultimo chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento (Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Rv. 266979- 01;Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Rv. 274510-02;

Sez. F., n. 44878 del 6/8/2019, Rv. 279036-03).Questa Corte ha, altresì, precisato che il superamento della soglia di punibilità indicata dall'art.316-ter, comma 2, cod. pen. integra un elemento costitutivo del reato e non una condizione obiettiva di punibilità, sicché è irrilevante che il beneficiario consegua in momenti diversi contributi che, sommati tra loro, determinerebbero il superamento della soglia, in quanto rileva il solo conseguimento della somma corrispondente ad ogni singola condotta percettiva (Sez. 6, n. 31223 del 24/06/2021, Rv. 282105 - 01).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve ess