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Ordinanza — n. 24765/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence for lack of admissible grounds regarding general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24765/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a sentence imposed under the plea bargain procedure (Art. 599-bis). The appellant argued for the consideration of general mitigating circumstances, which were not evaluated by the lower court. The court ruled that such arguments are inadmissible in plea bargain appeals, as only specific grounds regarding the parties' will, prosecutor's consent, or the content of the ruling are permissible.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In appeals against sentences issued under the plea bargain procedure, complaints regarding the determination of the penalty or the non-evaluation of general mitigating circumstances are inadmissible, as they do not fall within the limited scope of reviewable grounds.

Parole chiave

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plea bargain procedure inadmissible appeal general mitigating circumstances Art. 599-bis c.p.p. scope of cassation review motivi di cassazione attenuazione della pena concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
E IN DIRITTO 1.La Corte di appello di Napoli con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Napoli in data 7 Febbraio 2022, preso atto della richiesta di pena concordata dalle parti ex art. 599 bis codice di rito, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019
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Testo completo

ORDINANZA Sul ricorso proposto da: HAMBAJAH MUHUMEB .JAM nato in Gambia il 26 maggio 1994 avverso la sentenza resa il 12 dicembre 2022 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.La Corte di appello di Napoli con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Napoli in data 7 Febbraio 2022, preso atto della richiesta di pena concordata dalle parti ex art. 599 bis codice di rito, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia deducendo difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 - , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep: 20/05/2019) Rv. 276102 - 01 Devono di conseguenza ritenersi inammissibili i motivi di ricorso relativi alle attenuanti generiche che peraltro nel caso in esame sono esposti in modo aspecifico, senza neppure allegare le ragioni a sostegno della doglianza.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec