Cassation appeal dismissed as inadmissible due to parties' prior agreement on appeal grounds and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties had previously agreed to limit the appellate review to the specific grounds raised in the second-instance judgment. The appellant argued for a reclassification of the crime and exclusion of recidivism, but these claims were waived when the parties concurred on the accepted appeal reasons. Consequently, the court ruled that the appeal could not address issues outside the agreed scope, leading to dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen.; When parties agree on the grounds for appeal, the cassation court cannot examine other reasons, rendering an appeal inadmissible if it seeks to address unagreed qualifications or sentencing factors.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Matera Piero nato a Matera il 9/5/1967 avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna 15/9/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con sentenza in data 15/9/2022, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in data 19/10/2021 che, in esito al giudizio abbreviato, aveva condannato Matera Pietro alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 618,00 di multa in ordine al delitto di rapina impropria, ammetteva l'imputato al concordato in appello riducendo la pena ad anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo il difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che, andava derubricato in rapina tentata e non consumata, in ordine alla ritenuta recidiva, che andava esclusa, in ordine all'erroneo diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti.(Lp 3.11 ricorso è presentato per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 3.1.L'art. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 stabilisce che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Ciò è accaduto nel caso in esame, come emerge dalla sentenza impugnata, con rinuncia a qualsivoglia differente motivo di gravame, compreso quello inerente alla qualificazione giuridica del fatto ed alla entità della pena che è stata determinata nella misura concordata dalle parti. Da quanto premesso discende l'inammissibilità del ricorso in esame.
Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso in Roma , 31/3/2023 Il consigliere esten