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Sentenza — n. 22600/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the third-party interested party lacked special power of attorney.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22600/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the third-party interested party, Luxo Ltd., was represented by a lawyer without a special power of attorney. The defense argued for the appeal's acceptance, but the court found no evidence of a specific mandate covering cassation proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 100, comma 3, cod. proc. pen.; The appeal against the rejection of a request for review of a provisional seizure order is inadmissible if filed by a third-party interested party represented by a lawyer lacking a special power of attorney.

Parole chiave

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special power of attorney third party interested provisional seizure cassation inadmissibility legal representation mandate truffa in materia di credito frode nel pignoramento indagine internazionale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 100, comma 3, cod. proc. pen.
253081 - 01), tenuto conto del disposto dell'art. 100, comma 3, cod. proc. pen. Dagli atti contenuti nel fascicolo processuale non risulta che la società ricorrente abbia conferito la necessaria procura speciale al difensore che ha proposto il ricorso.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della cau.sa di inannmissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 640 cod. pen
Ha proposto ricorso la difesa del Farace deducendo, con unico motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 640 cod. pen.; il Tribunale del riesame aveva ravvisato il fumus del reato contestato rispetto ad un'ipotesi di "truffa processuale", pacificamente estranea alla struttura del reato di truffa.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della cau.sa di inannmissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013
Sez. 3, n. 39077 del 21/03/2013
258580 - O; Sez. 3, n. 39077 del 21/03/2013, Aronne, Rv.
Sez. 6, n. 22109 del 07/02/2013
257729 - O; Sez. 6, n. 22109 del 07/02/2013, Calò, Rv.
Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010
256124 - O; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, Arango Garzon, Rv.
Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017
Sez. 1, n. 25849 del 04/05/2012
271722 - 01), ovvero la procura che faccia riferimento alla facoltà di "proporre impugnazioni avverso misure cautelari reali", senza indicare espressamente la volontà del rappresentato di estendere la procura anche ai successivi gradi di giudizio (Sez. 1, n. 25849 del 04/05/2012, Bellinvia, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della cau.sa di inannmissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: FARACE MAURIZIO nato a GENOVA il 06/03/1959 avverso l'ordinanza del 31/10/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; udito l'Avv. Carlo Longari che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l'istanza di riesame proposta da Farace Maurizio, nella qualità di legale rappresentante della Luxo Ltd., soggetto terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo del 2 agosto 2022, disposto dal Tribunale di Roma sulla somma di proprietà dell'Anas S.p.a. già sottoposta a pignoramento in sede civile (presso il terzo Banca d'Italia) su istanza del creditore procedente Luxo Ltd.

2. Ha proposto ricorso la difesa del Farace deducendo, con unico motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 640 cod. pen.; il Tribunale del riesame aveva ravvisato il fumus del reato contestato rispetto ad un'ipotesi di "truffa processuale", pacificamente estranea alla struttura del reato di truffa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame, relativa a decreto di sequestro preventivo, proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, dep. 2014, Poli, Rv. 258580 - O; Sez. 3, n. 39077 del 21/03/2013, Aronne, Rv. 257729 - O; Sez. 6, n. 22109 del 07/02/2013, Calò, Rv. 256124 - O; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, Arango Garzon, Rv. 246692 - O), né può ritenersi sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per la sola fase della proposizione dell'istanza di riesame (Sez. 2,, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t.

Auto s.r.I., Rv. 271722 - 01), ovvero la procura che faccia riferimento alla facoltà di "proporre impugnazioni avverso misure cautelari reali", senza indicare espressamente la volontà del rappresentato di estendere la procura anche ai successivi gradi di giudizio (Sez. 1, n. 25849 del 04/05/2012, Bellinvia, Rv. 253081 - 01), tenuto conto del disposto dell'art. 100, comma 3, cod. proc. pen. Dagli atti contenuti nel fascicolo processuale non risulta che la società ricorrente abbia conferito la necessaria procura speciale al difensore che ha proposto il ricorso.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della cau.sa di inannmissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor -e della Cassa del