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Sentenza — n. 22024/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; crime extinguished by victim's remission of complaint, voiding civil liability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22024/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's judgment without remittal because the criminal offense was extinguished by the victim's remission of the complaint. The defense argued for violation of substantive and procedural laws regarding the crime of embezzlement, but the court found the remission valid and timely. Consequently, the court revoked the civil liability judgments attached to the criminal case and ordered the defendant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 163 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: The crime is extinguished by the remission of the complaint, requiring the annulment of the judgment and the revocation of any attached civil liability rulings.

Parole chiave

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remission of complaint extinguishment of crime criminal appeal annulment civil liability revocation procedural nullity opposizione tardiva istanza tardiva di restituzione dei termini ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 163 cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
268625), è fondato; va, infatti, immediatamente rilevata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'estinzione del reato per intervenuta remissione della querela, come risulta dai documenti allegati al ricorso, con la conseguente statuizione di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Art. 340 cod. proc. pen.
Per effetto della statuizione che precede, in applicazione del disposto dell'art. 340 cod. proc. pen., il querelato va condannato al pagamento delle spese processuali; inoltre, l'intervenuta remissione di querela travolge le statuizioni civili collegate al reato estinto (Sez.
Art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I.
Art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228
176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I.
art. 163 cod. pen
art. 646 cod. pen
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputata deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione all'art. 646 cod. pen.
artt. 124 cod. pen
Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 124 cod. pen., 336 e 340 cod.
art. 129 cod. proc. pen
268625), è fondato; va, infatti, immediatamente rilevata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 340 cod. proc. pen
Per effetto della statuizione che precede, in applicazione del disposto dell'art. 340 cod. proc. pen., il querelato va condannato al pagamento delle spese processuali; inoltre, l'intervenuta remissione di querela travolge le statuizioni civili collegate al reato estinto (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente
Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti
pen., il querelato va condannato al pagamento delle spese processuali; inoltre, l'intervenuta remissione di querela travolge le statuizioni civili collegate al reato estinto (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SMARANDA ELVIRA nato a CRAIOVA( ROMANIA) il 29/03/1990 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza per estinzione del reato per remissione della querela; lette le conclusioni dell'Avv. Matteo Dameli che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Ancona, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 18 ottobre 2018, nei confronti di Smaranda Elvira, confermando il giudizio di responsabilità, in ordine al reato di appropriazione indebita, concedendo il beneficio ex art. 163 cod. pen.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputata deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione all'art. 646 cod. pen. essendo rimasta indimostrata la responsabilità dell'imputata in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 124 cod. pen., 336 e 340 cod. proc. pen., contestando la tempestività della querela e deducendo l'intervenuta remissione della stessa. 2.3. Con il terzo motivo si deduce travisamento del fatto e vizio di motivazione in relazione al contenuto dell'atto di appello.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n.

15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, ammissibile in rito (poiché anche il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione, è ammissibile : Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625), è fondato; va, infatti, immediatamente rilevata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'estinzione del reato per intervenuta remissione della querela, come risulta dai documenti allegati al ricorso, con la conseguente statuizione di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

2. Per effetto della statuizione che precede, in applicazione del disposto dell'art. 340 cod. proc. pen., il querelato va condannato al pagamento delle spese processuali; inoltre, l'intervenuta remissione di querela travolge le statuizioni civili collegate al reato estinto (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989) che vanno, pertanto, revocate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese