Cassation appeal dismissed for lack of interest as the imposed sentence increase was below the statutory minimum.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of interest in the prosecution. The appellant argued that the appellate court failed to properly motivate the sentence increase for the satellite crime of minor personal injuries. The court ruled that the imposed increase was legally insufficient because it fell below the mandatory minimum threshold required by law for recidivists committing crimes in continuation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, lett. e) comma 1 cod. proc. pen.; Art. 81, comma 4 cod. pen.; Art. 99, comma 4 cod. pen.; The appeal is inadmissible for lack of interest when the sentence increase imposed by the appellate court is lower than the statutory minimum increase required by law.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELL'OLIO ARMANDO ALESSIO, nato a Foggia il 26/05/1990 avverso la sentenza del 10/03/2022 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in punto di trattamento sanzionatorio; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10/03/2022, la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del 21/01/2020 del G.u.p. del Tribunale di Pescara, emessa in esito a giudizio abbreviato, confermava la condanna di Armando Alessio Dell'Olio per i reati di rapina e di lesioni personali lievissime ai danni di Matilde Tozzi, rideterminando la pena irrogata.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Armando Alessio Dell'Olio, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione alla lett.
e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la mancanza della motivazione relativamente all'aumento di pena per la continuazione con il reato satellite di lesioni personali lievissime, sottolineando come la Corte d'appello di L'Aquila abbia irrogato, per tale reato, un aumento di pena di un anno e quattro mesi di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'unico motivo è inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione, avendo il ricorrente in realtà usufruito di un aumento della quantità di pena inferiore al minimo previsto dalla legge. A tale proposito, si deve osservare che:
a) al Dell'Olio è stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.;
b) ai sensi dell'art. 81, quarto comma, cod. pen., nel caso in cui i reati in continuazione siano stati commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la predetta recidiva ex art. 99 quarto comma, cod. pen., «l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave»;
c) per il più grave reato di rapina, aggravato dalla menzionata recidiva, la Corte d'appello di L'Aquila ha stabilito la pena di sei anni e otto mesi di reclusione ed C 1.800,00 di multa;
d) pertanto, l'aumento minimo di un terzo di tale pena per il reato in continuazione di lesioni personali era pari a due anni due mesi e venti giorni di reclusione ed C 600,00 di multa;
e) la Corte d'appello di L'Aquila ha effettivamente irrogato un aumento di pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed C 600,00 di multa, inferiore, quindi, all'aumento minimo della quantità di pena previsto dalla legge all'art. 81, quarto comma, cod. pen. Ne discende la carenza di interesse all'impugnazione dell'imputato, atteso che la Corte d'appello di L'Aquila non potrebbe comunque applicare un aumento di pena minore di quello da essa già applicato in misura inferiore a quella minima prevista dalla legge.
2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore 'della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione se