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Ordinanza — n. 20229/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to fit within specific statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20229/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bahij Kamal inadmissible without formalities, ordering him to pay court costs and a fine. Kamal argued the lower court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the Court held this argument did not fall within the narrow exceptions to the general appeal rules. The decision rests on the principle that appeals must strictly adhere to the specific grounds listed in Article 448, paragraph 2-bis, which exclude mere defects in reasoning or motivation.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must be limited to specific statutory grounds; general complaints regarding the lack of motivation or failure to evaluate conditions do not constitute admissible grounds for cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal cassation grounds defect of motivation Article 448 Criminal Procedure Code commisurazione della pena per rapina sanzione penale aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 606, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 444 c.p
art. 129 cod. proc. pen
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

- ORDINANZA sul ricorso proposto da Bahij Kamal nato in Marocco 1'1/8/1987 avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in data 20/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza in data 20/10/2022 il Tribunale di Brescia, applicava nei confronti di Bahij Kamal ex art. 444 c.p.p., per i reati ascrittigli ( rapina aggravata, sequestro di persona e lesioni aggravate), disapplicata la recidiva e riconosciuta la continuazione, la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.600,00 di multa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1 co.50 della L.n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017.

La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma , 22/3/2023 Il consigl