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Sentenza — n. 18734/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely due to late filing at wrong court office regarding European investigation order review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18734/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late at the wrong court registry. The defense argued for a review of the European Investigation Order, but the appeal was submitted to the wrong tribunal's clerk, causing a significant delay in reaching the competent authority. The court ruled that the filing date is determined by arrival at the correct office, rendering the submission untimely under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 311, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 582, comma 2 cod. proc. pen.: A cassation appeal against a tribunal's decision on a European investigation order must be filed at the clerk of the issuing tribunal; failure to do so results in inadmissibility for lateness.

Parole chiave

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European Investigation Order cassation appeal timeliness wrong court filing procedural inadmissibility review of investigative measures ritardo ingiustificato tempestività dell'inoltro istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 311, comma 2 cod. proc. pen.
È stato di recente chiarito che, in tema di impugnazioni cautelari, iI ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame deve essere presentato presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod.
Art. 582, comma 2 cod. proc. pen.
Art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
art. 311 cod. proc. pen
Nel caso di specie, il ricorso, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Nocera Inferiore in data 30.12.2022, è tuttavia pervenuta presso quello del Tribunale di Roma soltanto il giorno 12.12.2022, ovvero orma tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 311 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Sez. U - , n. 1626 del 24/09/2020, Bottari, Rv. 280167 - 01
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Santelia Marcello, nato a San Mauro La Brusca il 7.6.1047, contro l'ordinanza del Tribunale di Roma del 14.11.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 14.11.2022, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame che era stata proposta nell'interesse di Marcello Santelia contro l'ordinanza di perquisizione domiciliare e di sequestro probatorio del Tribunale Distrettuale di Olomuc (Repubblica Ceca) ed il i presupposto Ordine Europeo di Indagine emesso dal PM presso il Tribunlae di Roma 1'8.10.2019 ed eseguito il 19.11.2021;

2. ricorre per cassazione il difensore del Santelia riproducendo integralmente il contenuto dell'istanza di riesame a firma dell'odierno ricorrente ed in cui si era diffusamente argomentato sulla insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dei reati di cui agli artt. 178 del D. Lg.vo 42 del 2004 e 648 cod. pen.;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: richiamati i limiti della ricorribilità, in cassazione, contro i provvedimenti cautelari in materia reale, rileva che la difesa non ha precisato quale sia la norma violata nel caso di specie né risulta l'emissione nell'ambito del procedimento indicato dal ricorrente dell'ordine di indagine europeo, unicamente suscettibile di impugnazione.

4. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. Dall'esame degli atti risulta che il provvedimento del Tribunale di Roma era stato depositato in data 15.11.2022 e dell'avvenuto deposito era stata data notizia al difensore con comunicazione via PEC in data 22.11.2022 e con notifica all'imputato in data 24.11.2022. Il ricorso è stato a sua volta depositato il giorno 30.11.2022 presso la Cancelleria del Tribunale di Nocera Inferiore che ne aveva curato la trasmissione al Tribunale di Roma dove il ricorso è pervenuto il giorno 12.12.2022 (cfr., fg. 12 dell'incarto processuale).

È stato di recente chiarito che, in tema di impugnazioni cautelari, iI ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame deve essere presentato presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (cfr., Sez.

U - , n. 1626 del 24/09/2020, Bottari, Rv. 280167 - 01). Nel caso di specie, il ricorso, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Nocera Inferiore in data 30.12.2022, è tuttavia pervenuta presso quello del Tribunale di Roma soltanto il giorno 12.12.2022, ovvero orma tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 311 cod. proc. pen..

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm