Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and waiver of issues after settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant raised four generic grievances regarding legal violations, lack of reasoning, excessive sentencing, and erroneous qualification without specifying the violated norms or alternative legal characterizations. The court ruled that the parties' agreement in the settlement proceeding constituted a waiver of any further complaints, including those potentially relevable ex officio, except for illegal sentencing which was not even vaguely alleged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A settlement agreement in the appeal proceeding implies a waiver of all further complaints in the cassation stage, except for illegal sentencing, which must be specifically alleged.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMITRU ADINA nato il 20/07/1990 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 11/4/2022, ha riformato la sentenza emessa il 9/11/2021 dal Tribunale di Verona nei confronti di Dumitru Adina in ordine al reato di rapina aggravata in concorso, rideterminando la pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, deducendo:
1) violazione di legge, senza alcuna specificazione della norma violata né delle ragioni della doglianza;
2) carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., senza alcuna indicazione di eventuali cause di non punibilità astrattamente ipotizzabili;
3) eccessività della pena irrogata;
4) erronea qualificazione giuridica del fatto, senza alcuna specificazione della diversa qualificazione giuridica proposta e delle ragioni della doglianza. Il ricorso è inammissibile, prima ancora che per l'assoluta genericità di tutti i motivi proposti, per il rilievo che nella sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 Rv. 277196), nel caso di specie nemmeno genericamente dedotta.
Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside te Luc Geppinò R DEPOSITATO iN CANCELLE M SECONDA S