Italian Court dismisses appeal against preventive seizure due to lack of evidence and insufficient reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's claims regarding the preventive seizure of funds. The appellant argued the transfer was a marital settlement agreement and that the seizure was disproportionate compared to a concurrent conservatory seizure. The court found no evidence in the file to support the marital agreement claim and deemed the arguments generic and unsupported by specific facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b, c, e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks sufficient factual support to be self-sufficient and if its arguments are generic without critically analyzing the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARBA MARIA nato a AGRIGENTO il 28/03/1982 avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di AGRIGENTO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette/sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza in data 20 ottobre 2022 il Tribunale di Agrigento ha rigettato l'istanza di riesame del decreto 30 settembre 2022 con cui il G.I.P. di Agrigento ha disposto il sequestro preventivo di C 750.000,00 nei confronti di Maria Barba. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputata con plurimi motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b e lett.
e) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale e mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato ex art. 646 cod. pen. La appropriazione indebita non sussiste in quanto l'atto sul quale si basa il trasferimento della somma di denaro è una modalità di risoluzione di una controversia coniugale, cioè un accordo finalizzato alla composizione della crisi coniugale in atto tra Maria Barba e Salvatore Lupo. Manca pertanto il dissenso al trasferimento della somma. Con il secondo motivo si contesta la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b e lett.
e) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale e mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al difetto di proporzionalità della misura cautelare adottata. L'applicazione del sequestro preventivo disposto nell'ambito del presente procedimento va a sommarsi ad un già operante sequestro conservativo disposto a seguito di fatti parzialmente coincidenti e sulla base del medesimo compendio indiziario, con un effetto di duplicazione che ha effetto afflittivo e conseguenze sproporzionate, venendo a comprimere oltremodo la libertà patrimoniale della Barba.
Nello specifico, nel procedimento parallelo si contestano le condotte estorsive ai danni dei dipendenti di una cooperativa per ottenere la restituzione di parte degli stipendi loro corrisposti nel tempo mentre nel procedimento corrente si discute della appropriazione indebita e dell'autoriciclaggio delle somme in quella maniera progressivamente accumulate dalla predetta cooperativa, ciò che integra un post factum non punibile. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b, lett.
c) e lett.
e) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale e mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per grave carenza del compendio motivazionale. La motivazione è eccessivamente stringata, al punto da precludere l'intellegibilità del ragionamento logico giuridico, impedendo pertanto la comprensione delle ragioni sottese alla decisione. 1.3 Con memoria inviata per mail la ricorrente ha ulteriormente ribadito i motivi già esposti insistendo per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze dedotte sono al tempo stesso aspecifiche, non consentite dalla legge ed espresse in maniera tale da confondere le critiche di merito con quelle di legittimità del provvedimento, secondo una tecnica espositiva che non giova alla chiarezza e che tende (consapevolmente o meno) a trasformare la natura del giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione in un terzo grado di merito.
2. Appare allora necessario preliminarmente ricordare che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo (o anche probatorio), il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, cioè per censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. 2.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge -solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez.
U., n. 5876 del 13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino. 2.2. Nel caso di specie il riferimento alla carenza/apparenza della motivazione in ordine ai presupposti giustificativi del sequestro preventivo è chiaramente strumentale ad una rivalutazione della vicenda nel merito, avendo il Tribunale adeguatamente motivato sulle ragioni in base alle quali, pur al circoscritto fine di verificare l'astratta sussistenza della fattispecie contestata, aveva ritenuto fondata l'accusa formulata a carico di Maria Barra.
Il quadro ivi delineato è completo e conducente, mentre l'ipotesi alternativa formulata dalla ricorrente, oltre ad essere in sé insufficiente, per quanto detto sopra, a disarticolare la logicità della motivazione, risulta del tutto priva di sostegno probatorio. Sotto quest'ultimo profilo va infatti ricordato, per completezza, che il ricorso, per essere ammissibile, deve essere 'autosufficiente' essendo precluso al giudice di legittimità l'esame del fascicolo per ricercarvi spezzoni fattuali a suffragio della tesi difensiva. Ebbene, dell'assunto difensivo secondo cui l'accordo preliminare sarebbe stato uno strumento per risolvere in via stragiudiziale gli aspetti economici conseguenti alla risoluzione del vincolo matrimoniale, non vi è alcuna traccia nel materiale esaminabile da questa Corte.
L'asserzione rimane pertanto apodittica ed indimostrata. 2.3. Quanto al secondo motivo di ricorso, incentrato sulla mancanza di proporzionalità ed adeguatezza nonché su una sorta di violazione del principio del ne bis in idem per la presenza di un vincolo di sequestro conservativo per gli stessi fatti, la Corte rileva che esso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato laddove essa afferma (pg.5) con motivazione sintetica ma ineccepibile che in verità l'assunto è infondato poiché i fatti del procedimento penale n.2240/2016 RGNR (cui afferisce il sequestro conservativo) sono diversi tanto dal punto di vista storico che da quello giuridico.
Non vi è pertanto alcun 'effetto cumulo' né viene violato il parametro della proporzionalità ed adeguatezza della misura imposta. Ma soprattutto, il motivo formulato senza una effettiva confutazione o tentativo di confutazione della argomentazione utilizzata dal tribunale nel proprio provvedimento è aspecifico e quindi condannato alla genericità, che concorre alla inammissibilità del ricorso. 2.4. Infine, il terzo motivo è basato su affermazioni del tutto generiche che, richiamando principi generali, sicuramente condivisibili ma riferibili ad ogni caso concreto, non apportano alcuna valenza critica al ricorso che possa in questa sede essere considerata.
Certo, la motivazione del provvedimento, denunciata come apparente poiché in maniera stringata fornisce risposta ai temi sollevati dall'istanza di riesame, non è un modello di motivazione apparente ed ancor meno omessa, nei termini delineati nelle premesse di questa motivazione. 2.5. Deve essere affermato, in conclusione, che il provvedimento impugnato non è affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione; la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta coerente con le emergenze investigative e non è riconducibile né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente".
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci o, il 30 marzo