Cassation appeal dismissed as inadmissible due to personal filing by defendant after 2017 procedural code reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 procedural code reform took effect. Although the appeal challenged a conviction for attempted robbery, the new rules require such filings to be signed by a registered defense attorney. The court ruled that the reform altered the exercise of the right to appeal rather than the right itself, rendering personal appeals void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: The 2017 procedural reform requires appeals to be signed by registered defense attorneys; personal appeals filed post-reform are inadmissible regardless of the appealed decision's date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Terrasi Salvatore nato ad Agrigento il 4/7/1973 Avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 16/9/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 16/9/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato Terrasi Salvatore alla pena ritenuta di giustizia, in ordine al delitto di tentata rapina impropria. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, personalmente, Terrasi Salvatore che denuncia la carenza di motivazione. Il ricorso è inammissibile. A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso è stato proposto il 23/9/2022, dopo l'entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017), ai sensi dell'art. 613, coli proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.
A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017 Cc. (dep. 22/11/2017 ) Rv. 271780). Nel caso di specie, essendo stato il ricorso presentato personalmente dall'imputato, va dichiarata l'inammissibilità del medesimo.
La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso in Roma, 31/1/2023 Il consigliere relatore Il