Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to non-allowed procedural grounds regarding plea bargaining in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Ciacciarelli and Crescenzo Raffaele inadmissible for reasons not permitted by law. The appellants argued the second-instance judge failed to properly qualify facts and address acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that under the new plea bargaining regime, the appellate judge is not required to justify acquittal when the defendant waives all grounds for appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The appellate judge, when accepting a plea agreement, is not obliged to provide reasoning regarding the absence of acquittal causes since the defendant's waiver limits the review to non-waived grounds.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ciacciarelli Carmela, nata ad Aversa il 2/6/1988 Crescenzo Raffaele, nato a Napoli il 7/9/1992 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 6/7/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 6/7/2022, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, che aveva condannato Ciacciarelli Carmela e Crescenzo Raffaele per i delitti di cui agli artt. 624, 497 bis c.p. e la Ciacciarelli anche per il delitto di cui all'art. 55 co. 9 D.L.vo 231/2007, su accordo delle parti ex art. 599 bis c.p.p., rideterminava la pena per Ciacciarelli Carmela in anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 2.600 di multa e per Crescenzo Raffaele in anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 1.600 di multa. Avverso detta sentenza proponevano distinti ricorsi per cassazione Ciacciarelli Carmela e Crescenzo Raffaele, lamentando l'erronea applicazione della legge processuale, per non avere giudice di appello qualificato correttamente i fatti e motivato circa l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Entrambi i ricorsi, perfettamente sovrapponibili, sono proposti per motivi non consentiti e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.
A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bisc- p.p., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, c.p.p., e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 c.p.p. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707;
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919). Da quanto premesso discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso in Roma , 31/1/2023 Il consigliere estensore