Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed the petition instead of using a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the defendant, Michael Immovilli, personally submitted the petition rather than engaging a qualified lawyer. The lower court had confirmed his criminal liability for embezzlement, but the procedural defect lay in the filing method. The court ruled that under the amended Code of Criminal Procedure, such appeals must be signed by lawyers registered on the special roll of the Court of Cassation, rendering a personal filing void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 625-bis c.p.p.: Criminal appeals against any judicial decision, including extraordinary appeals, must be filed by lawyers registered on the special roll of the Court of Cassation; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMMOVILLI MICHAEL nato a VERBANIA il 08/10/1979 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; lette/sentite-té-conclusi• - de p-r • 1vtGROS1NTI-1 ua1-4Eirtensore) (.4 Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di appropriazione indebita già pronunciata dal Tribunale di Verbania con sentenza 25 gennaio 2019.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato IMMOVILLI Michael, personalmente.
3. L'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ordinanza n. 18010 del 09/04/2018 Rv. 272885; Sez. 5, Sent. n. 53203 del 07/11/2017 Rv. 271780; Sez. U, Sent. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 27201).
4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/1/2023 Il Consigliere estensore Il Preside