Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds for generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in denying generic mitigating circumstances and incorrectly applied prescription limits. The court ruled that without a specific challenge to the denial of these circumstances, the appellate court lacks the authority to review them, and the appeal was rejected on procedural grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62 c.p.: In the absence of a specific appeal regarding the non-recognition of generic mitigating circumstances, the Supreme Court is precluded from examining such issues, rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
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EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da ARAVENA CHANDIA FERNANDO FABIAN, nato in Cile il 31 ottobre 1985 avverso la sentenza n. 526/2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano il 27 gennaio 2022 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita nell'udienza del 7 febbraio 2023 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di dichiarare inammissibili gli altri motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 giugno 2022 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 19 luglio 2019, con cui Chandia Fernando Fabian Aravena è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per una tentata estorsione ai danni di Mariana Drodz.
2. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 e 2.2 inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen. e vizi della motivazione in ordine al diniego dell'attenuante prevista dal menzionato articolo. La Corte territoriale avrebbe trascurato che la difesa, con i motivi aggiunti, depositati in appello, aveva prodotto il verbale di remissione della querela e i bonifici, effettuati dall'imputato, a titolo di restituzione del debito in favore della persona offesa; 2.3 e 2.4 inosservanza o erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen., essendosi il reato estinto per prescrizione il 25 settembre 2021, ossia prima della pronuncia della sentenza di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. I primi due motivi sono manifestamente infondati. E' lo stesso ricorrente ad affermare che il risarcimento del danno è avvenuto con bonifici effettuati da ottobre 2019 e, dunque, successivamente alla sentenza di primo grado. Deve ricordarsi, però, che l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, prima parte, cod. pen. esige che la riparazione del danno - mediante le restituzioni o il risarcimento - sia integrale e avvenga prima del giudizio (cfr. Sez. 2, n. 46758 del 24/11/2021, Rv. 282321 - 01).
3. Anche il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati, atteso che, essendo stata applicata la recidiva specifica, il termine di prescrizione va fissato in anni 13 e mesi 4 e il reato non si è ancora prescritto.
4. Giova precisare - a fronte delle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale - che, in difetto di ricorso sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è precluso a questo Collegio ogni disamina al riguardo. Difatti, la Corte territoriale ha ritenuto l'imputato immeritevole delle attenuanti generiche, con conseguente onere della parte interessata di impugnare specificamente il corrispondente punto della decisione nel rispetto delle disposizioni generali in materia di impugnazioni e, quanto al ricorso per cassazione, negli stretti limiti in cui tale mezzo è ammesso (cfr. Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Rv. 275376 - 01 - in motivazione: f. 10) 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso - della sanzione pecuniaria, equitativamente determinata in euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della -somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, 7 febbraio 2023 Il Co