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Sentenza — n. 17325/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against criminal liability and sentencing for extortion involving family members.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17325/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by five brothers against a second-instance criminal judgment inadmissible. The appellants argued that the court failed to exclude specific aggravating circumstances like extortion and recidivism, and claimed the reasoning regarding their roles was flawed. The court rejected these claims, finding the lower courts' motivation sufficient to address the alleged issues and the appeals lacking specific grounds.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals are inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or lack specific motivation, as the lower court's reasoning sufficiently addresses the alleged errors without requiring a new examination of the facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal liability extortion aggravating recidivism inadmissible appeal family members estorsione coazione penale minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Art. 114 cod. pen.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod.
Art. 416 bis.1 codice penale
Il ricorrente è stato condannato in relazione ai capi D) e G) dell'imputazione e, quindi, in relazione alla tentata estorsione aggravata ai danni di VINCIGUERRA Antonio e al delitto di cui all'articolo 513 bis aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1.
art. 114 cod. pen
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sent. n. 9844 del 17/11/2015
(Sez. 3, Sent. n. 9844 del 17/11/2015, dep.
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MARCIANO ALBERTO nato a MADDALONI il 15/07/1984 MARCIANO DAVIDE nato a MADDALONI il 10/04/1994 MARCIANO FRANCESCO nato a MADDALONI il 21/02/1982 MARCIANO MICHELE nato a MADDALONI il 29/05/1979 MICILLO CIRO nato a MADDALONI il 06/03/1979 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIERGIORGIO MOROSINI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto di tutti i ricorsi udito il difensore L'avvocato MANGAZZO MARIO, in difesa di MICILLO CIRO, dopo breve dibattimento, chiede l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 30 settembre 2020 dal Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere, rideterminando la pena a ciascuno inflitta nei limiti ritenuti di giustizia.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati Micillo Ciro, Marciano Alberto, Marciano Davide, Marciano Francesco, Marciano Michele. 2.1. Ricorso MICILLO Ciro con l'Avv. Mario Mangazzo. 2.1.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per il reato di cui al capo E) (estorsione aggravata ai danni di VINCIGUERRA Lorenzo in relazione al distributore Q8 e finalizzato alla installazione di apparecchi di videogiochi della ditta DIANA Raffaele). In particolare, si afferma la mancanza di alcuna violenza o minaccia diretta a coartare la volontà della vittima.

Infatti, la persona offesa era legata da rapporto amicale con l'imputato da circa vent'anni, tanto da avergli regalato, in un'occasione, un enorme barattolo di Nutella. La stessa persona offesa ha affermato di non essere stata intimorita dal ricorrente, essendo l'intera vicenda conseguenza di una pressione subita dal MICILLO ad opera dei MARCIANO. 2.1.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 codice penale. Secondo la difesa, il fatto che il ricorrente abbia esplicitato la sua richiesta facendo leva sulla datata conoscenza che lo legava alla persona offesa avrebbe dovuto imporre l'esclusione dell'aggravante per come contestata. 2.1.3.

Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. Secondo la difesa, la Corte di appello avrebbe fatto riferimento a circostanze differenti rispetto a quelle evidenziate dal giudice di primo grado, il che renderebbe rilevante il travisamento avente ad oggetto una condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso non esistente sul casellario giudiziale. 2.1.4.Con il quarto motivo del ricorso MICILLO si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Secondo la difesa, i giudici del merito avrebbero dovuto considerare la risalente amicizia tra imputato e persona offesa, e la conseguente non gravità della condotta. 2.2 Ricorso MARCIANO Alberto con l'Avv. Giuliana Lombardi. 2.2.1.Con il primo motivo del ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla eccessività della pena, affermando essere presente un giudizio in astratto incompatibile con le dichiarazioni della persona offesa, con il carattere risalente dei precedenti penali e con l'effettiva valutazione dei parametri di cui all'articolo 133 codice penale 2.3 Ricorso MARCIANO Davide e MARCIANO Francesco con l'Avv.

Giuliana Lombardi. 2.3.1.Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per il reato di intestazione fittizia (capo C dell'imputazione). Ciò in ragione del ruolo subalterno svolto rispetto al fratello MARCIANO Pasquale che - secondo la difesa - era l'unico e solo amministratore di fatto della ditta, mentre i due ricorrenti avrebbero ricoperto solo il ruolo di operai, percependo una paghetta settimanale. Sarebbe pertanto illegittima la motivazione della Corte di appello che, per smentire tale argomento, avrebbe fatto riferimento a contatti diretti tra i due ricorrenti e alcuni esercenti commerciali, trattandosi in quel caso di ruolo meramente esecutivo o comunque subordinato.

Con particolare riferimento a MARCIANO Davide, si rileva anche che la presenza di costui è stata registrata soltanto quattro volte in 11 mesi di indagine e che il ruolo minoritario dei ricorrenti sarebbe stato anche riferito dal teste di PG DELLA GATTA. MARCIANO Francesco sarebbe invece comparso cinque volte in 11 mesi di indagine e anche in relazione a costui avrebbe dovuto desumersi una posizione secondaria e subalterna. 2.3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa.

In particolare, sarebbe superficiale la motivazione della sentenza di secondo grado nella misura in cui esclude un interesse esclusivamente personale degli imputati. Secondo la difesa, inoltre, avrebbe dovuto prendersi atto che nessuno dei collaboratori di giustizia menzionava gli odierni ricorrenti. 2.3.3.Con il terzo motivo si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, non sarebbe stata valorizzata la rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli afferenti al trattamento sanzionatorio e non sarebbero stati considerati gli elementi già indicati nei primi due motivi di ricorso. 2.4.

Ricorso MARCIANO Michele. 2.4.1.Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per il delitto di intestazione fittizia, in conseguenza del carattere assolutamente secondario della figura del ricorrente rispetto al fratello Pasquale e affermando un travisamento nella valutazione dell'intercettazione 3405 del 22 dicembre 2016. 2.4.2.Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza.

Secondo la difesa, il fatto che il ricorrente abbia utilizzato o mostrato una pistola avrebbe potuto essere spiegato in maniera alternativa come frutto di casualità, per di più in un contesto in cui incaricati del "recupero crediti" erano altre persone. 2.4.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla eccessività della pena.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto NOMEPG - ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto dei ricorsi. 3.2. Il difensore di MICILLO Ciro ha chiesto procedersi con discussione orale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Si tratta infatti di mera riproposizione di elementi già considerati e logicamente valutati dai giudici del merito. 2.1. Ricorso MICILLO Ciro con l'Avv. Mario Mangazzo. 2.1.1. Il primo motivo del ricorso proposto da MICILLO Ciro è manifestamente infondato. Infatti, risulta accertato in maniera lineare e logica il fatto che il ricorrente MICILLO si fosse presentato come intermediario di una richiesta proveniente da terze persone (i MARCIANO) finalizzata ad imporre con minacce la installazione di impianti di videogiochi da soggetti scelti dall'estorsore.

Non è dubbia nel caso di specie la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento e per un proprio personale interesse, al raggiungimento dello scopo perseguito da coloro che esercitavano la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario, nel riportare la richiesta alla persona estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, non potendosi affermare nel caso di specie che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima (ex plurimis - cfr. sul punto Sez. 2, Sentenza n. 37896 del 20/07/2017 Rv. 270723 - 01). 2.1.2.

Il secondo motivo del ricorso MICILLO è manifestamente infondato. Correttamente, i giudici del merito hanno evidenziato come la persona offesa abbia percepito dalle dichiarazioni del ricorrente, che svolgeva funzioni di intermediario, la diretta provenienza della richiesta da parte di soggetti legati alla criminalità organizzata, il fatto che tale richiesta fosse accompagnata da modalità pressanti e impositive, che rendevano palese il carattere minaccioso delle stesse, il fatto che l'utilità della intera operazione e della installazione delle slot-machine fosse programmaticamente finalizzata alla utilità dei soli estorsori (confronta pagina 21 della sentenza di primo grado).

Ne consegue che non solo era evocata l'operatività di un gruppo di criminalità organizzata, ma che anche l'intera operazione era finalizzata alla esclusiva utilità di tale gruppo, così integrandosi entrambi i profili dell'aggravante contestata. 2.1.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il giudice di primo grado ha motivato l'applicazione della recidiva in conseguenza della dimostrata pericolosità connessa a plurime condanne, della maggiore consapevolezza dimostrata in conseguenza della ulteriore progettualità e della accertata stabilità della scelta criminale.

Il giudice di appello ha fatto riferimento ai medesimi argomenti che, anche a prescindere da indicazioni non corrette indicate in sede di ricorso, rimangono valide alla luce dei precedenti penali dell'imputato per tentata estorsione, falso, partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Precedenti condanne che risultano pienamente idonee a dimostrare l'ingravescente pericolosità che legittima e rende pienamente logica e lineare l'applicazione della contestata recidiva. 2.1.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il giudice d'appello ha correttamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base della gravità dei fatti, della pericolosità allarmante dell'imputato, della presenza di precedenti specifici e gravi. Si tratta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. 2.2 Ricorso MARCIANO Alberto con l'Avv. Giuliana Lombardi. L'unico motivo del ricorso di MARCIANO Alberto è manifestamente infondato.

Il ricorrente è stato condannato in relazione ai capi D) e G) dell'imputazione e, quindi, in relazione alla tentata estorsione aggravata ai danni di VINCIGUERRA Antonio e al delitto di cui all'articolo 513 bis aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1. cod pen. Entrambe le sentenze di merito palesano un coinvolgimento pieno nell'una e nell'altra attività criminale ed evidenziano modalità particolarmente subdole. In tale contesto, il riferimento operato in sede d'appello alla gravità delle condotte e alla conseguente mancanza di elementi valutabili a favore del ricorrente risulta pienamente corretto.

Per altro verso, proprio in ragione della sussistenza di una doppia pronuncia conforme di condanna, risulta palese l'inammissibilità del rilievo afferente al prospettato travisamento della prova, che peraltro parte da una considerazione meramente parcellizzata e atomistica degli elementi processuali, in difetto della allegazione di elementi nuovi. 2.3 Ricorso MARCIANO Davide e MARCIANO Francesco con l'Avv. Giuliana Lombardi. 2.3.1. Il primo motivo del ricorso presentato da MARCIANO Davide e MARCIANO Francesco risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).

Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica o nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Risultano infatti adeguatamente valorizzati gli esiti delle intercettazioni telefoniche riportate nella sentenza di primo grado (pagina 12-13 della sentenza di secondo grado; pagina 116 e seguente e pagina 119 e seguenti della sentenza di primo grado), nonché la presenza di specifiche situazioni che evidenziavano lo svolgimento da parte degli odierni ricorrenti, anche singolarmente, di funzioni decisionali in relazione a specifiche vicende.

La difesa non contrasta in maniera logica ed esaustiva tali emergenze, che inserisce in una valutazione del tutto parcellizzata ed atomistica degli elementi offerti. 2.3.2. Il secondo motivo di ricorso è, ancora una volta, manifestamente infondato. I ricorrenti propongono un ulteriore rilettura degli elementi processuali e una ulteriore prospettazione, ancora una volta fondata su una valutazione parcellizzata e atomistica degli elementi stessi. Dalla ricostruzione univocamente emergente da entrambe le sentenze di merito risulta che le plurime attività estorsive e dissimulatorie contestate ai ricorrenti nell'ambito del presente processo si inserivano in una più ampia attività che faceva capo all'intera compagine di cui gli stessi facevano parte e che costituiva una modalità di esercizio del potere sul territorio, di gestione di attività lecite ed illecite, di raccolta di utilità patrimoniali essenziali per l'esistenza della compagine camorristica.

Sul punto, nemmeno risulta rilevante la circostanza, richiamata dai ricorrenti nello svolgimento del motivo successivo, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, per cui il padre dei ricorrenti, Marciano Vincenzo, è stato assolto dalla contestazione sub C). Infatti, la presenza di tale assoluzione in punto intestazione fittizia esclude unicamente la partecipazione del padre a quello specifico fatto, ma non le più ampie valutazioni riguardanti l'unitarietà del disegno che era a base delle singole vicende. Proprio sulla base di tali argomenti il giudice d'appello ha correttamente affermato l'impossibilità di escludere l'aggravante della agevolazione mafiosa.

I ricorrenti non entrano in un confronto dialettico con la ricostruzione effettuata dalla Corte territoriale ma si limitano a riportarne testualmente le conclusioni, senza contrastarne logicamente i motivi, accompagnando le proprie considerazioni con elementi del tutto sganciati dalla motivazione del provvedimento impugnato.In tal modo, l'articolazione del motivo risulta affetta dal vizio di aspecificità, che porta alla dichiarazione di inammissibilità. 2.3.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha logicamente e adeguatamente valorizzato la gravità delle condotte, in quanto finalizzate alla gestione di intere attività sul territorio nell'interesse del clan camorristico di riferimento, il che palesa profili ben più significativi della mera prestazione del consenso all'acquisizione degli atti o della assoluzione del padre dei ricorrenti su uno dei reati scopo. 2.4.

Ricorso MARCIANO Michele. 2.4.1. Il primo motivo del ricorso presentato da MARCIANO Michele è manifestamente infondato, risultando questo essere la proposizione di una mera rilettura degli atti, senza nemmeno prendere in considerazione profili concreti e specifici da cui desumere la illogicità della motivazione della sentenza di merito. In particolare, sia in primo che in secondo grado, la figura di MARCIANO Michele risulta essere stata oggetto di specifica valutazione, così come risulta pienamente valutata la presenza di interconnessioni tra costui e i propri fratelli nello svolgimento dell'attività illecita contestata a Pasquale (si vedano le pagine 11 e seguenti della sentenza di secondo grado).

Le stesse doglianze in ordine alla interpretazione delle intercettazioni 3405 del 22 dicembre 2016 risultano meramente apodittiche in quanto non viene nemmeno spiegato in che cosa consisterebbe il dedotto travisamento del contenuto delle intercettazioni e non viene nemmeno posto in essere un effettivo confronto con la motivazione presente nella sentenza di primo grado sul punto, così incorrendo il ricorrente nel vizio di aspecificità che conduce alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 2.4.2. È manifestamente infondata la doglianza relativa alla mancata concessione dell'attenuante della partecipazione di minima importanza.

Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod. pen.), non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento. (Sez. 3, Sent. n. 9844 del 17/11/2015, dep. 09/03/2016, Rv. 266461).

Nel caso di specie, come già anticipato, i giudici del merito hanno evidenziato come il ricorrente fosse presente in plurime occasioni per vicende connesse alle condotte di cui in contestazione tanto da potersi affermare una condizione sostanzialmente paritaria fra tutti fratelli. Tale situazione, unitamente all'uso dell'arma, evidenziano la realizzazione del fatto tipico e, comunque, la presenza di un ruolo non marginale nella vicenda. 2.4.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, sussistendo, in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche e determinazione del trattamento sanzionatorio, motivazione adeguata e congrua, che ha valorizzato, da una parte, la gravità delle condotte e, dall'altra, la mancanza di elementi valutabili a favore dell'imputato.

Elementi che, anche all'esito della lettura del motivo di ricorso, non è possibile ancora cogliere.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissi