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Sentenza — n. 16757/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal due to crime extinction via victim's remission accepted by defendant before filing deadline.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16757/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision declaring the appeal inadmissible without remitting the case. The appellant argued the appeal was timely filed despite the holiday suspension of deadlines, while the prosecution sought annulment. The court ruled that the crime had extinguished due to the victim's remission, which was accepted by the defendant before the cassation filing deadline, thereby absorbing all other grounds for appeal.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 544, 585 cod. proc. pen.; Art. 1 law 742/1969; Art. 616 cod. proc. pen.: When a crime is extinguished by the victim's remission accepted by the accused before the cassation filing deadline, the appeal is inadmissible and the judgment must be annulled without remittal.

Parole chiave

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crime extinction victim remission accepted remission inadmissible appeal annulment without remittal holiday deadline suspension procedural inadmissibility perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Art. 544 cod. proc. pen.
Art. 585 cod. proc. pen.
La difesa ha affermato che l'atto di appello, in considerazione della sospensione dei termini durante il periodo feriale, sarebbe stato depositato in data anteriore alla scadenza del termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lettera C), cod.
Art. 1 law 742 of 1969
e dell'art. 1 della legge 742 del 1969 nonché la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello
Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, Durante
283584 - 01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, Durante, Rv.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMANO GIUSEPPE nato a Palermo il 07/03/1971 avverso la sentenza del 7/09/2021 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 settembre 2021, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Modena, in data 3 luglio 2019, ha condannato Giuseppe ROMANO alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di cui all'art.640 cod. pen.

2. Il ricorrente, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 544 e 585 cod. proc. pen. e dell'art. 1 della legge 742 del 1969 nonché la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità. La difesa ha affermato che l'atto di appello, in considerazione della sospensione dei termini durante il periodo feriale, sarebbe stato depositato in data anteriore alla scadenza del termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lettera C), cod. proc. pen. e che la Corte territoriale, con motivazione carente ed erronea, avrebbe affermato la tardività dell'impugnazione, senza tener conto della sospensione dei termini feriali.

3. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, chiede che venga dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa e contestuale accettazione della remissione da parte dell'imputato.

4. Il difensore del ricorrente, con atto depositato in data 7 dicembre 2022, ha rinunciato alla trattazione orale del procedimento. CONSIDERATO IN DIRMO 1. Come richiesto dalle parti, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto il reato ascritto all'imputato si è nel frattempo estinto per sopravvenuta remissione di querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione del ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584 - 01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, Durante, Rv. 281326 - 01). Il primo ed il secondo motivo sono assorbiti dall'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.

2. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così dec